Cassazione Penale, Sentenza n. 28330/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato proponeva istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis con riferimento a due sentenze esecutive. L'istanza era stata dichiarata inammissibile de plano perché ritenuta mera reiterazione di una precedente domanda già esaminata e rigettata con ordinanza definitiva, dopo che la continuazione era stata anche esclusa in sede di cognizione. Nel ricorso per cassazione si deduceva l'illegittimità di tale declaratoria, sostenendo che la nuova richiesta sarebbe stata diversa dalla precedente perché fondata su documenti prima non depositati: una informativa di polizia giudiziaria in cui si ipotizzava che il ricorrente fosse dedito a rapine finalizzate all'acquisto di stupefacenti e una dichiarazione autografa dello stesso interessato. Si chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza, poiché si trattava della riproposizione di una domanda già valutata, e ha osservato che il ricorrente non aveva in modo specifico e autosufficiente dimostrato la novità e decisività dei documenti asseritamente sopravvenuti, né li aveva allegati al ricorso. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione in executivis ha carattere sussidiario e suppletivo ed è precluso quando la continuazione sia già stata esclusa in sede di cognizione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza quando essa sia manifestamente infondata o reiterativa di una domanda già definita
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere dichiarata inammissibile de plano quando costituisca mera reiterazione di una richiesta già proposta e definita dal giudice dell'esecuzione.
- Chi deduce in cassazione la novità della richiesta esecutiva deve indicare specificamente gli elementi sopravvenuti, documentarne la produzione e spiegarne la decisività; allegazioni generiche o non autosufficienti non sono idonee a superare la declaratoria di inammissibilità.
- La continuazione in executivis ha natura sussidiaria e suppletiva: non può essere riconosciuta se il giudice della cognizione l'ha già esclusa, perché in tal caso il tema dell'identità del disegno criminoso è stato definitivamente valutato in fase di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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