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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11568/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava tre profili principali: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 224 e 217, comma 2, legge fallimentare e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, rilevando che non era stata dimostrata la continuità e la concretezza dell'esercizio di poteri gestori (mancanza di elementi quali rapporti con dipendenti, fornitori, clienti o funzioni direttive); 2) violazione dell'art. 53 legge n. 689/1981 e motivazione insufficiente circa il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per avere la Corte di merito fatto riferimento ad un precedente per omesso versamento di ritenute senza indicarne ammontare e periodo; 3) violazione dell'art. 163 c.p. e omessa motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di concessione della sospensione condizionale della pena, con la censura che i giudici di merito non hanno valutato la risalenza della precedente condanna e l'età dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la condanna e le statuizioni accessorie rese in primo e secondo grado (pena detentiva di sei mesi di reclusione e le interdizioni), rigettando i motivi relativi alla qualificazione di amministratore di fatto e al rigetto della sostituzione della pena, ritenendo le motivazioni dei giudici di merito congrue e fondate su convergenti elementi indiziari (tra cui la titolarità delle quote tramite altra società, il conferimento del ramo aziendale, la tardiva iscrizione della delibera di nomina presso la Camera di commercio e la concreta consapevolezza dell'imputato degli eventi societari). Ha però accolto il motivo relativo all'omesso esame della richiesta di sospensione condizionale della pena: per tale profilo ha annullato la pronuncia impugnata limitatamente a quella omissione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sulla sospensione condizionale. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • artt. 224 e 217, comma 2, legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto che l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili sia sanzionabile e che la qualifica di amministratore di fatto possa essere desunta da elementi convergenti e circostanziali che dimostrino l'esercizio continuativo e concreto di poteri gestori; nel caso specifico tali elementi sono stati ritenuti presenti.

  • art. 53, legge n. 689/1981

    Richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del giudice di merito sul riconoscimento della pena sostitutiva, seppure sintetica in appello, si integri con la motivazione di primo grado che ha indicato elementi ostativi (ingente passivo fallimentare e modalità di occultamento del ruolo).

  • art. 163 c.p.

    La Corte ha rilevato che la mancata esame della richiesta di sospensione condizionale della pena costituisce carenza di motivazione rilevante: su tale punto la sentenza di merito è stata annullata e rinviata perché si tratta di valutazione prognostica di competenza del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nelle doglianze difensive come parametro per la valutazione della sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che i criteri di cui all'art. 133 fossero stati considerati nel complesso dai giudici di merito (anche integrando la motivazione tra primo e secondo grado).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che delimita i motivi di cassazione; i rilievi del ricorrente sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale disposizione e la Corte li ha valutati nel merito, accogliendo solo la censura relativa alla sospensione condizionale per carenza di motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti della motivazione in cassazione e alla necessità di enunciare i motivi strettamente necessari nella memoria di ricorso; la Corte ha operato la verifica dei profili dedotti entro tali limiti.

Massime di principio

  • Per riconoscere la qualità di amministratore di fatto è necessario provare, con elementi concreti e convergenti, l'inserimento organico nell'attività gestionale: rapporti operativi con dipendenti, fornitori o clienti, decisioni gestorie, conferimento o gestione di rami d'azienda, continuità nell'esercizio dei poteri direzionali; non è sufficiente la mera circostanza formale o la semplice titolarità di quote.
  • La tardiva iscrizione di una delibera presso la Camera di commercio, la coincidenza temporale con eventi pregiudizievoli (es. dichiarazione di fallimento) e la presenza di atti che dimostrino la continua partecipazione alla gestione possono costituire elementi indiziari utili a ritenere fittizia una delega formale di amministrazione.
  • Nel valutare la sostituzione della pena con modalità alternative il giudice di merito deve motivare tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della concretezza del rischio di inadempimento: precedenti penali o comportamenti economici pregressi sono rilevanti solo se specificamente quantificati e contestualizzati (ammontare, periodo, tipologia).
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena comporta una valutazione prognostica che i giudici di merito devono espressamente esaminare; l'omissione di tale esame integra un vizio di motivazione che la Corte di Cassazione può ritenere idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In sede di cassazione le censure devono mirare a violazioni di legge o a carenze nella motivazione; le valutazioni di fatto compiute sulla base di elementi indiziari sono sindacabili solo se la motivazione dei giudici di merito risulti manifestamente illogica o mancante.

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