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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04274/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da più medici laureati in medicina e ammessi a scuole di specializzazione, i quali hanno chiesto il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione. I ricorrenti hanno dedotto di non aver percepito alcun compenso durante il periodo di specializzazione e hanno agito contro varie amministrazioni statali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, che a loro dire non doveva essere fissato al 27 ottobre 1999; 2) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla questione dell’exordium praescriptionis, assumendo che la questione fosse stata proposta in appello senza risposta del giudice; 3) censura sulla liquidazione delle spese d’appello, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, anche in relazione al d.m. 55/2014. Nel corso del giudizio di legittimità dieci originari ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei dieci ricorrenti che hanno rinunciato; per gli altri quattro ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a chi avesse già ottenuto sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato, poiché il rinvio pregiudiziale è facoltativo e, comunque, la questione era irrilevante alla luce della giurisprudenza costante. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile per genericità, poiché non indicava in modo specifico il parametro violato né la liquidazione corretta; inoltre la determinazione della misura delle spese entro la forbice del d.m. 55/2014 è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato i quattro ricorrenti non rinuncianti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza e temerarietà del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione di diritto è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem alle motivazioni già affermate in precedenti conformi.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    ai fini della determinazione del valore della causa, interessi e rivalutazione si sommano al capitale.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    la liquidazione delle spese deve muoversi entro la forbice prevista dal decreto, tenendo conto degli indici rilevanti; la scelta concreta del compenso resta però apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    giustifica la condanna aggravata quando il ricorso è manifestamente infondato e temerario.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto la borsa di studio solo ai soggetti già beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri il diritto risarcitorio correlato alla tardiva attuazione delle direttive si prescrive dal 27 ottobre 1999.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione mediche.

  • direttiva 82/76/CEE

    ha modificato le direttive precedenti, sempre nel senso dell’obbligo di remunerazione adeguata delle scuole di specializzazione.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha dato attuazione tardiva e parziale alle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee si prescrive secondo il termine ordinario decorrente dal momento in cui l’ordinamento interno, con una norma successiva, rende attuale la pretesa, quando la giurisprudenza abbia già chiarito stabilmente il dies a quo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto è priva di reale rilevanza decisiva nel giudizio o quando esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata che la abbia già risolta in modo conforme.
  • La censura contro la liquidazione delle spese è inammissibile se si limita a denunce generiche di eccessività senza indicare il parametro violato, la concreta misura corretta o l’errore specifico del giudice di merito.
  • La determinazione del quantum delle spese processuali entro i limiti tabellari costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La manifesta infondatezza e la totale insistenza su tesi già ripetutamente disattese possono integrare i presupposti per la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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