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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04168/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare: una sindaca aveva chiesto l’ammissione di crediti per compensi professionali, in privilegio e in prededuzione, relativi all’attività svolta come componente effettivo del collegio sindacale della società poi fallita. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che il fallimento potesse opporre l’inadempimento dell’organo di controllo per omessa vigilanza sulla operazione di fusione per incorporazione di altra società, operazione che aveva determinato gravi passività e il dissesto. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto due censure principali: 1) violazione di norme sostanziali e societarie, sostenendo che l’eccezione di inadempimento riguardasse fatti anteriori o comunque diversi rispetto all’incarico e alle annualità per cui erano chiesti i compensi, perché il nuovo collegio sindacale era stato nominato solo il 27 luglio 2018 e non poteva vedersi opporre un preteso inadempimento consumatosi nella fase preparatoria e perfezionativa della fusione nel periodo novembre 2017-marzo 2018; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e dei doveri di vigilanza dei sindaci, sostenendo che il curatore non avesse dimostrato la doverosità delle attività di analisi critica dei bilanci dell’incorporanda né l’obbligo di richiedere documentazione contabile ulteriore, e che il tribunale non avesse evidenziato il diverso esito che la condotta ipotizzata avrebbe potuto determinare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il controllo del collegio sindacale può essere valutato anche per periodi distinti e che, poiché il compenso del sindaco è annuale, l’eccezione di inadempimento va confrontata con la singola annualità del credito fatto valere. Nel caso concreto la nomina del nuovo collegio comprendeva gli esercizi 2018, 2019 e 2020, sicché la carente vigilanza sulla fusione e sulle passività dell’incorporanda era rilevante anche rispetto ai compensi maturati nel periodo azionato; inoltre le conseguenze dannose dell’operazione si erano manifestate nell’elaborazione del bilancio 2018, quindi nel corso del 2019. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che, in sede concorsuale, il creditore-professionista deve provare il corretto adempimento della propria prestazione quando il curatore allega specificamente l’inesatto adempimento, e che i doveri di vigilanza dei sindaci sono ampi, non si esauriscono nel controllo formale dei documenti forniti dagli amministratori e comprendono la verifica della corretta amministrazione e della salvaguardia del patrimonio sociale, anche mediante richiesta di informazioni e documentazione sulle operazioni sospette. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata esaminata la pretesa creditoria del professionista.

  • art. 2402 c.c.

    il compenso dei sindaci ha natura di retribuzione annuale; la verifica dell’inadempimento va quindi rapportata alla singola annualità.

  • art. 2403 c.c.

    delimita doveri di vigilanza ampi del collegio sindacale, estesi a tutta l’attività sociale e al rispetto dei principi di corretta amministrazione.

  • art. 2407 c.c.

    fondamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sui comportamenti degli amministratori e per inadempimento dei doveri di controllo.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come base dell’eccezione di inadempimento, che consente il rifiuto della controprestazione in presenza di inesatto adempimento.

  • art. 1458, comma 1, c.c.

    evocato per sostenere che la prestazione del sindaco, rapporto di durata, può essere esaminata per periodi distinti e separati.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    parametro della diligenza professionale richiesta ai sindaci nell’esercizio della funzione di controllo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: il creditore deve provare l’esatto adempimento quando sia specificamente allegato l’inadempimento.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    richiamato in relazione al privilegio del credito del sindaco per le retribuzioni professionali.

  • artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-septies, 2502, 2503 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di procedura di fusione societaria e documentazione/informazioni da predisporre o esaminare.

  • art. 2740 c.c.

    evocato come principio di integrità del patrimonio sociale a garanzia dei creditori, cui si collega il dovere di vigilanza dei sindaci.

  • art. 2409 c.c.

    richiamato come possibile rimedio attivabile dai sindaci ove emergano irregolarità di gestione da denunciare.

  • art. 13, comma 1

    menzionato solo in chiusura del provvedimento, senza che dal testo disponibile sia ricavabile con certezza il contenuto completo applicato.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra sindaco di società di capitali e società, il compenso ha base annuale; pertanto l’eventuale eccezione di inadempimento va valutata con riferimento alla singola annualità, potendo rilevare anche condotte di omessa vigilanza che si siano manifestate o abbiano prodotto effetti in periodi distinti del medesimo incarico.
  • In sede di verifica del passivo, quando il curatore allega in modo specifico l’inesatto adempimento della prestazione professionale, non è necessario dimostrare un risultato di successo pieno della prestazione, ma è sufficiente contestare la negligente esecuzione rispetto ai doveri esigibili nel caso concreto.
  • Per il sindaco la diligenza professionale richiede un controllo sostanziale e non meramente formale: il dovere di vigilanza ex art. 2403 c.c. comprende la verifica della corretta amministrazione, la tutela dell’integrità patrimoniale e, se occorre, la richiesta di informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli spontaneamente forniti dagli amministratori.
  • L’eccezione di inadempimento non presuppone gli stessi requisiti della risoluzione del contratto: può operare anche in presenza di adempimento inesatto e consente il rifiuto della controprestazione in presenza di una prestazione non conforme al modello dovuto.
  • L’omessa reazione dei sindaci di fronte a operazioni societarie macroscopicamente rischiose o dubbie, specie se idonee a compromettere il patrimonio sociale, può integrare inadempimento rilevante anche se non sono individuati singoli atti formalmente contrari alla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioContrattiObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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