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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08850/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto di servizi socio-assistenziali aggiudicato da un Comune a un'ATI composta, tra gli altri, da una cooperativa sociale datrice di lavoro della ricorrente. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto la condanna solidale del Comune, ex art. 1676 c.c., e della cooperativa al pagamento di somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e di mensilità non corrisposte. La Corte d'appello aveva respinto l'appello del Comune, confermando la decisione di merito, ma aveva anche compensato integralmente le spese di entrambi i gradi sulla base dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito. La ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese senza i presupposti di legge; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che, in caso di conferma della decisione di primo grado, il giudice d'appello non potesse ridurre o compensare le spese già liquidate dal tribunale se il capo spese non era stato specificamente impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo limitatamente alle spese di primo grado, ritenendo che la Corte d'appello, avendo confermato la decisione sul merito, non potesse modificare d'ufficio il regolamento delle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul punto. Per tale profilo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, lasciando ferma la statuizione sulle spese di primo grado già adottata dal tribunale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte ha disposto la compensazione al 50% e ha condannato la ricorrente al pagamento del residuo in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    richiamato come base della domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del committente pubblico per il pagamento delle somme dovute nell'ambito dell'appalto

  • art. 91 c.p.c.

    evocato quale parametro della regola di soccombenza nelle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    evocato in relazione ai presupposti della compensazione delle spese

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della decisione sulle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare l'asserita motivazione apparente e il vizio della decisione sulle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o extrapetizione nel capo sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del primo motivo, relativo alla violazione di legge sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del secondo e del terzo motivo, relativi a nullità della sentenza e ultrapetizione

  • art. 2697 c.c.

    non direttamente applicato, ma richiamato nella tassonomia solo come istituto trasversale non pertinente al decisum

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, se la sentenza di primo grado viene riformata anche solo in parte, il giudice deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
  • Se invece la sentenza impugnata viene confermata nel merito, il giudice di appello può modificare il capo sulle spese solo quando tale capo sia stato specificamente impugnato; in mancanza, la sua modifica integra ultrapetizione o extrapetizione.
  • La Corte di cassazione sindaca la compensazione delle spese in modo limitato, verificando solo che non sia violato il principio di soccombenza e che, in caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, la motivazione sia logica e coerente.
  • L'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito può integrare una ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, e la relativa valutazione resta ampiamente discrezionale del giudice di merito.
  • La parte integralmente vittoriosa non può essere gravata, neppure in minima parte, delle spese di lite; fuori da tale ipotesi, la scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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