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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35307/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 29 maggio 2026 resa sull’appello cautelare del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere originariamente applicata all’indagato per concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990), dopo che il GIP, il 6 maggio 2026, l’aveva sostituita con gli arresti domiciliari, corredati dal divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. La difesa ha proposto un unico motivo, denunciando violazione ed erronea applicazione della legge penale: ha contestato la valutazione di inadeguatezza dei domiciliari, deducendo che l’indagato aveva fornito indicazioni utili sui fornitori, ulteriormente identificabili attraverso l’analisi del telefono; che le cessioni si svolgevano all’esterno delle abitazioni; che era incensurato e molto giovane e aveva già trascorso circa un mese in carcere; e che l’abitazione della compagna, titolare di reddito Naspi, era idonea ad accoglierlo. Ha inoltre censurato come congetturale il rischio di reiterazione fondato sull’ipotetico debito verso i fornitori a seguito del sequestro della droga.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Genova, lasciando ferma la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP il 6 maggio 2026, con la prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi. Ha precisato che, nel ribaltare una decisione cautelare, il Tribunale del riesame non deve adottare una motivazione rafforzata, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione riformata. Nel merito, ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato la valutazione soprattutto sulla gravità del fatto e avesse trascurato elementi rilevanti già considerati dal GIP: la giovane età e l’incensuratezza, l’impatto della breve esperienza carceraria, il fatto che lo spaccio monitorato si svolgesse soprattutto all’esterno delle abitazioni e la condotta di ammissione degli addebiti. Ha inoltre ritenuto meramente congetturale l’argomento secondo cui il sequestro della sostanza avrebbe indotto l’indagato a reiterare il reato per pagare i fornitori. La valutazione di adeguatezza e proporzionalità doveva considerare in concreto le esigenze cautelari e la possibilità di fronteggiarle con i domiciliari, anche rafforzati dalla prescrizione di non comunicazione.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Con ordinanza del 29 maggio 2026 il Tribunale di Genova, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata a Poka Fatjon

    La disposizione individua il procedimento di appello cautelare nel quale il Tribunale ha riesaminato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

  • art. 274, comma 1, c.p.p.

    nell'ambito delle misure cautelari, la custodia cautelare in carcere costituisce la misura più grave applicabile solo quando, in relazione alle specifiche esigenze cautelari, valutate con riferimento ai criteri di cui all'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., altre misure si rivelino inadeguate a realizzare la finalità di prevenzione della reiterazione di reati dello stesso genere.

    La valutazione del rischio cautelare e dell’adeguatezza della misura carceraria deve essere compiuta in concreto rispetto alle specifiche esigenze cautelari, tra cui quella di prevenire la reiterazione di reati della stessa specie.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Un principio rafforzato a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., che ha ribadito che incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente"

    La custodia cautelare in carcere richiede una motivazione specifica sull’inadeguatezza delle altre misure, anche se applicate congiuntamente; essa opera come extrema ratio.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare, riforma una decisione sulla misura, non è richiesta una motivazione rafforzata, ma è necessario un confronto critico effettivo con il contenuto della pronuncia riformata.
  • La custodia cautelare in carcere è applicabile soltanto quando, in rapporto alle esigenze cautelari concrete, le altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate; il giudice deve indicare specificamente le ragioni di tale inadeguatezza, anche rispetto a misure applicate congiuntamente.
  • Adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari devono essere valutate in concreto e verificate durante tutta la loro durata, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale; nei reati commessi in concorso rileva anche lo specifico contributo materiale dell’indagato.
  • La valutazione sull’idoneità degli arresti domiciliari deve confrontarsi con gli elementi rilevanti già posti a fondamento della sostituzione della misura e non può risolversi nella sola valorizzazione della gravità del fatto o in una prognosi di reiterazione meramente congetturale.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieArresti domiciliari

Testo integrale

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