Cassazione Penale, Sentenza n. 11549/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare), denunciando vizio di motivazione. Sosteneva che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto coincidenza tra lui (con generalità diverse: nato a Pikine il 5/1/1987) e il condannato (generalità indicate con data e luogo di nascita differenti: nato a Tivuane il 2/11/1983) sulla base di una nota della Questura e dell'assenza del nominativo nella banca dati SDI. Denunciava l'assenza di accertamenti richiesti (verifica delle impronte digitali e del fotosegnalamento) e ipotizzava che il codice identificativo (CUI) potesse essere stato attribuito in epoca anteriore alla sua entrata in vigore o che si fosse trattato di errore di fotosegnalamento, con conseguente mancato interesse alla definizione del procedimento da parte di un soggetto con generalità diverse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto pacifico che, secondo la banca dati della Questura di Milano, le due diverse generalità risultano riferirsi allo stesso codice univoco identificativo (CUI) e quindi alla stessa persona, il CUI essendo assegnato tramite procedura regolamentata (DPR 7 aprile 2016, n.87) con valorizzazione di dati biometrici come impronte e DNA, confermati nel caso anche dal fotosegnalamento. In assenza di elementi concreti e contrastanti, le mere ipotesi del ricorrente non sono sufficienti a mettere in dubbio l'identificazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
Regolamenta l'assegnazione del codice univoco identificativo (CUI) basandosi su dati biometrici certi (impronte digitali, esame del DNA) e sul fotosegnalamento; la presenza dello stesso CUI in banca dati è considerata prova affidabile della identità della persona.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, ord. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare impugnazioni irrituali o manifestamente infondate mediante condanna a somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La presenza dello stesso CUI nella banca dati della Questura costituisce un elemento probatorio molto forte dell'identità della persona; senza elementi concreti e specifici contrari il giudice può ritenere chiusa la questione identificativa.
- Se si contesta l'identità anagrafica è necessario produrre elementi probatori concreti e non meramente ipotetici (es. documentazione forense, esiti di comparazione delle impronte, accertamenti tecnici) per ottenere ulteriori verifiche dal giudice.
- Per ottenere misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) è decisivo dimostrare la reperibilità del condannato e l'esistenza di un domicilio idoneo; l'assenza di tali requisiti può essere impedimento decisivo all'accoglimento.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o irrituali espongono il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in casi di colpa nell'impugnazione, a sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
- Nelle difese processuali relative all'identità personale è preferibile richiedere e acquisire tempestivamente le verifiche biometriche (impronte, fotosegnalamento, eventuale esame del DNA) in sede istruttoria per evitare il rigetto del ricorso per carenza probatoria.
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