Cassazione Penale, Ordinanza n. 00852/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo un solo motivo: la violazione dell'art. 598-bis c.p.p. per la tardiva trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare. La Corte rileva che la doglianza investe una violazione processuale non riconducibile a nullità assoluta o a inutilizzabilità patologica e che, comunque, l'eccezione era stata sollevata solo con il ricorso per cassazione, quindi tardivamente rispetto al primo atto utile nel procedimento cartolare. La Corte osserva inoltre che il motivo era generico, poiché non era stata allegata una concreta incidenza delle conclusioni tardive sull'esito del giudizio, ma solo un pregiudizio astratto del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione relativa alla mancata tempestiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale, poiché in tali casi la nullità è generale a regime intermedio e deve essere dedotta nel primo atto successivo utile, non per la prima volta in cassazione; ha inoltre ritenuto il motivo comunque generico per mancata indicazione di un concreto pregiudizio difensivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel giudizio di appello cartolare la trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore rileva ai fini del contraddittorio difensivo; la sua tardiva trasmissione può integrare una nullità generale a regime intermedio, ma la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta nel primo atto utile.
La nullità a regime intermedio deve essere dedotta dalla parte nel primo atto successivo al suo verificarsi o alla sua conoscenza; in difetto, l'eccezione è tardiva e non più proponibile.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Indica il rito cartolare applicabile al giudizio di appello richiamato nella decisione, nel quale si colloca la questione della mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata come base del rito cartolare di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con forme cartolari, la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale può determinare una nullità generale a regime intermedio, ma la relativa eccezione è soggetta alla regola di deduzione tempestiva del primo atto utile.
- Le nullità a regime intermedio non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, se la parte ha già avuto modo di farle valere nel procedimento.
- La deduzione di un vizio del contraddittorio o dell'assistenza difensiva richiede non solo l'allegazione della violazione processuale, ma anche la dimostrazione di una concreta incidenza sul diritto di difesa o sull'esito del giudizio; una lamentela generica è insufficiente.
- In presenza di una nullità non assoluta e non rilevabile d'ufficio, il controllo di ammissibilità del ricorso passa anche attraverso la verifica della tempestività della deduzione e della specificità del pregiudizio allegato.
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