Cassazione Penale, Sentenza n. 35226/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna in appello per bancarotta fraudolenta documentale. La ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché vizi di motivazione in relazione alla prova del dolo e al ruolo gestionale nella società fallita "Gioconda s.r.l.". In primo grado la ricorrente era stata assolta; la Corte d'appello riformò condannando sulla base di una diversa valutazione delle medesime prove dichiarative (testimonianze), senza rinnovare l'istruttoria.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: l'appello del pubblico ministero, fondato su diversa valutazione di prove dichiarative decisive per l'assoluzione di primo grado, imponeva la rinnovazione dell'istruttoria. L'omissione ha determinato violazione di legge; perciò la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiede, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione di prove dichiarative, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; l'appello che si fondi su diversa valutazione di tali prove senza rinnovazione configura violazione di legge.
Legge n. 103/2017 (novella di cui all'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis)
Norma di riferimento temporale e fonte della modifica procedurale; conferma l'obbligo di rinnovazione in presenza dei presupposti previsti dall'art. 603 comma 3-bis.
Norma richiamata nel motivo relativo alla prova del dolo nella bancarotta; la sentenza non si è pronunciata sostanzialmente sul merito di queste censure essendo stata annullata per vizio procedurale.
Citata in relazione agli elementi costitutivi della bancarotta e alla necessità di motivare il dolo; non decisa nel merito a causa dell'annullamento procedurale.
Riferimento normativo relativo alle fattispecie di bancarotta documentale; la Corte di legittimità ha ritenuto che le questioni su dolo e tipologia del reato debbano essere riconsiderate nel nuovo giudizio.
Sezioni Unite, sent. Pavan n. 14426 del 21/12/2018
Giurisprudenza di riferimento che definisce i criteri applicativi dell'art. 603, comma 3-bis: la prova dichiarativa è tale se (i) comprende dichiarazioni percettive o valutative; (ii) è orale; (iii) è stata decisiva per l'assoluzione di primo grado; (iv) il giudice d'appello ne dà diversa valutazione; quando coesistono tutte queste condizioni scatta l'obbligo di rinnovazione.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione fondata su prove dichiarative decisive (testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni) e il giudice d'appello perviene a diversa valutazione di quelle stesse dichiarazioni, il giudice d'appello è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; la mancata rinnovazione determina annullamento in cassazione.
- La diversa valutazione in appello delle medesime prove dichiarative raccolte in primo grado non può sostituire la rinnovazione: è necessario nuovo esame orale delle prove per rispettare il principio del contraddittorio e della persistenza della prova dichiarativa.
- Quando il vizio procedurale relativo all'art. 603, comma 3-bis, è accertato, le questioni di merito successive (es. prova del dolo nel reato di bancarotta, qualificazione giuridica) restano assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- In pratica difensiva, va sempre valorizzata l'argomentazione sull'applicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, quando l'assoluzione di primo grado poggi su dichiarazioni orali decisive: chiedere espressamente la rinnovazione in appello o sollevare il vizio in cassazione se non disposta.
- Non tutte le riconsiderazioni dell'appello richiedono rinnovazione: se l'appello del PM riguarda profili non attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (es. questioni di diritto, nuove prove documentali), l'obbligo di rinnovazione non opera.
- Nel giudizio fallimentare penale, la prova del dolo e il coinvolgimento nella gestione aziendale richiedono motivazione chiara e puntuale; l'assenza di tale motivazione può determinare la riforma o il rinvio della decisione dopo corretta istruttoria.
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