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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38302/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Locri. Il ricorso contestava la motivazione in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. B), C) e E) c.p.p. e art. 273 c.p.p., sostenendo l'illogicità della valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Capogreco): in particolare, si deduceva che le plurime ferite riportate dal Musolino attesterebbero che questi fu vittima e non aggressore, che il telefonino rinvenuto nel casolare non è provato appartenga al Musolino e che, alla luce delle lesioni, la ricostruzione del Capogreco sarebbe inverosimile. In sede di ricorso è stata anche depositata memoria di replica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e volto a rinnovare una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice del riesame, oltre il limite consentito al giudice di legittimità. Il Collegio ha confermato che il Tribunale di Reggio Calabria ha valutato adeguatamente e in modo logico gli elementi indiziari: messaggi sul telefono riconducibili al Musolino con appuntamento fissato, ritrovamento vicino all'auto del Musolino delle chiavi dell'abitazione del Capogreco e la probabilità che fossero state asportate dopo la rottura del vetro dell'auto del Capogreco, la permanenza del Musolino sul posto per circa venticinque minuti (incompatibile con il comportamento del presunto aggredito) e la lesione difensiva alla mano sinistra del Capogreco. Per questi motivi sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. B), C) e E)

    Limita il sindacato di legittimità sulle misure cautelari alla verifica di vizi specifici della motivazione e alla manifesta illogicità; non autorizza la rinnovazione del giudizio di merito né la riesamina delle stesse risultanze probatorie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesto per l'applicazione di misure cautelari personali; in cassazione l'insussistenza di tali indizi è rilevabile solo se emerge una manifesta illogicità o violazione di norme nell'apprezzamento probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) necessarie per giustificare la misura; il riesame deve valutarne la sussistenza ma la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logica delle ragioni addotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibile comminazione di ammenda a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con possibilità di determinazione equitativa dell'ammenda in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica solo la congruità e la logicità della motivazione e il rispetto delle norme di diritto, non può rinnovare la valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate sono generalmente inammissibili se non colgono vizi specifici della motivazione o violazioni di legge.
  • Per contrastare con efficacia un'ordinanza cautelare in cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità o un errore di diritto nella motivazione del giudice del riesame, indicando in modo specifico quali passaggi logici siano contraddittori, omessi o incoerenti.
  • Elementi indiziari convergenti di natura materiale e comportamentale (messaggi riconducibili all'imputato, rinvenimento di oggetti riconducibili ad azioni di acquisizione, comportamento dell'indagato sulla scena, lesioni difensive della parte offesa) possono legittimare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in assenza di prova piena.
  • Se si contesta la riconducibilità di oggetti rinvenuti (es. telefono, chiavi) all'indagato, è necessario fornire argomentazioni e prove alternative concrete; semplici rilievi generici sull'incertezza del rinvenimento rischiano di essere ritenuti aspecifici.
  • Presentare ricorsi generici o tesi che ripropongono una diversa lettura dei fatti già valutati espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende per lite temeraria o colposa.

Testo integrale

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