Ordinanza n. 1925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00116/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (imprese ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva accolto la domanda cautelare delle società ricorrenti in primo grado, chiedendo la riforma della misura. Ha prospettato ragioni di urgenza connesse alla prosecuzione dei lavori e alla compatibilità della misura cautelare con i termini previsti dal PNRR. Nel giudizio è stata inoltre discussa la possibilità di subentro delle ricorrenti in primo grado, questione collegata allo stato di avanzamento dei lavori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto manifestamente infondate le ragioni di urgenza prospettate dall'appellante, poiché la questione della compatibilità della misura con i termini del PNRR risultava ormai assorbita dalla fissazione dell'udienza di merito al 27 maggio 2026, data considerata prossima, nella quale le parti avrebbero potuto chiedere la pubblicazione anticipata del dispositivo. Ha precisato che la decisione sulla possibilità di subentro delle ricorrenti in primo grado, avuto riguardo allo stato di avanzamento dei lavori, attiene al merito e non poteva essere definita nella fase cautelare. L'appellante è stata condannata a rifondere alle società appellate le spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 oltre accessori, in solido tra loro; le spese sono state invece compensate nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.
PNRR
I termini del PNRR sono stati considerati nel valutare l'urgenza, ma la relativa questione è stata ritenuta assorbita dalla prossimità dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare, l'urgenza connessa alla prosecuzione dei lavori non giustifica la riforma della misura quando la questione di merito sarà esaminata in tempi ormai prossimi e le parti possono chiedere la pubblicazione anticipata del dispositivo.
- La possibilità di subentro in una procedura o in un rapporto oggetto di contenzioso, quando dipenda dallo stato di avanzamento dei lavori, costituisce questione di merito e non può essere definitivamente risolta nella fase cautelare in assenza di una decisione sul merito.
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