Cassazione Civile, Ordinanza n. 12137/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di revocatoria proposta da una creditrice contro l'atto istitutivo di un trust familiare e il contestuale conferimento di un immobile nel fondo in trust, compiuti dalla disponente in favore di una trustee, con beneficiari indicati in soggetti terzi. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace sia il trust sia il conferimento del bene, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la consapevolezza della disponente del pregiudizio arrecato al credito e ritenendo irrilevante l'allegata condizione di indebitamento verso la trustee, poiché il conferimento aveva riguardato l'unico bene della disponente ed era sorretto da finalità familiari, non da un effettivo adempimento di debiti scaduti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2900 e 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trust fosse oneroso e con finalità solutoria, quindi non revocabile; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., lamentando erronea ripartizione dell'onere della prova, omessa considerazione della natura onerosa del trust e mancata ammissione di prova testimoniale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, che sarebbero state poste a carico dei ricorrenti solo per effetto dell'erronea decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero specificamente attinenti al decisum della sentenza impugnata, perché i ricorrenti avevano ignorato la ratio decidendi della Corte d'appello, fondata non solo sulla natura gratuita dell'atto, ma anche sull'irrilevanza dell'indebitamento verso la trustee e sull'insussistenza di un vero adempimento di debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. Inoltre, il secondo motivo è stato reputato carente di specificità quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e non correttamente impostato sulla disciplina dell'onere della prova; anche la doglianza sulla prova testimoniale è stata giudicata generica. Il terzo motivo sulle spese è stato considerato un non-motivo, dipendendo logicamente dall'accoglimento di almeno una delle censure precedenti. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo dal ricorrente; non risulta applicato dalla Corte come norma decisiva della motivazione
la Corte ribadisce che la revocatoria non colpisce l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, ma non un atto discrezionale o non dovuto, quale la cessione di un bene in luogo dell'adempimento
la censura è stata ritenuta generica, perché non spiegava in che cosa consistesse la violazione
la censura è stata ritenuta generica, perché non spiegava in che cosa consistesse la violazione
la doglianza è stata reputata non conforme ai principi sulla ripartizione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni
il motivo sulle spese è stato dichiarato privo di autonoma sostanza, poiché assorbito dalla sorte dei motivi di merito
richiamato per spiegare che la decisione sulle spese segue la caduta della pronuncia di merito se uno dei motivi venisse accolto
richiamato quale parametro di specificità del ricorso per cassazione; censure non pertinenti al decisum sono assimilate alla mancata enunciazione dei motivi
richiamato in relazione alla prova testimoniale articolata nella fase di merito, la cui mancata ammissione è stata censurata senza adeguata indicazione del contenuto
norma processuale sul rito camerale di trattazione del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o argomenti non esaminati dal giudice di merito.
- In tema di revocatoria ordinaria, l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. riguarda l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico; non vi rientra un'attribuzione discrezionale o un atto dispositivo diverso dal pagamento dovuto, anche se finalizzato a regolare rapporti familiari o obbligatori pregressi non dimostrati come effettivo adempimento.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. deve essere dedotta in modo specifico e coerente con la struttura della fattispecie; non è sufficiente lamentare in astratto una errata valutazione delle prove o una diversa ripartizione dell'onere probatorio.
- La censura relativa al mancato esame o all'omessa ammissione di prove richiede l'indicazione puntuale del contenuto del mezzo istruttorio e della sua decisività; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Il motivo sulle spese di lite privo di autonoma critica alla statuizione e fondato soltanto sull'eventuale accoglimento di altri motivi è un non-motivo e non può reggere da solo il ricorso.
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