Cassazione Penale, Sentenza n. 04709/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Brilli impugnava la conferma di condanna per il reato connesso al reddito di cittadinanza, denunciando: (1) errata qualificazione della sua omissione come rientrante nell'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 invece che nel comma 2 (ovvero un'omissione di variazione), (2) mancata considerazione del rapporto tra art. 7 D.L. 4/2019 e l'art. 640-bis c.p., con particolare riferimento alla presenza degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore dell'ente erogante, e (3) errata valutazione del trattamento sanzionatorio e delle possibili attenuanti in relazione all'art. 640-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che la mancata comunicazione da parte dell'imputato di essere sottoposto a misura cautelare personale non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 (commi 1 e 2), perché la disciplina prevede per tale ipotesi la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter, norme che attribuiscono all'autorità giudiziaria il compito di disporre la sospensione e di comunicarla all'INPS senza porre l'obbligo diretto di comunicazione a carico del beneficiario. Conseguentemente il fatto tipico previsto dall'art. 7 è stato ritenuto inesistente e la sentenza impugnata è stata annullata. Si precisa che lo stato di detenzione del ricorrente per altra causa resta immutato.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
La norma contiene due fattispecie distinte: il comma 1 punisce false dichiarazioni o omissioni al fine di ottenere indebitamente il beneficio; il comma 2 punisce l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Il Giudice ha ritenuto che l'omissione relativa all'assoggettamento a misura cautelare non rientri tra le "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" disciplinate dal comma 2.
nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa
La norma prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e attribuisce all'autorita' giudiziaria l'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione e di comunicarli all'INPS entro termini stabiliti, senza imporre al beneficiario un obbligo diretto di comunicazione all'ente erogatore. Perciò l'omissione del beneficiario non rientra nelle omissioni punibili dell'art. 7 quando la conseguenza prevista dalla norma sia la sospensione e non la revoca o riduzione.
L'art. 640-bis punisce la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata; richiede l'impiego di artifici o raggiri e l'induzione in errore dell'ente erogante. Nel caso deciso la Corte ha ritenuto superfluo ricorrere all'applicazione di 640-bis, poiché la condotta contestata è risultata non rientrare nell'ambito penalmente rilevante ex art. 7 e mancavano gli elementi tipici della truffa (artifici/induzione).
art. 3 D.L. 4/2019 (riferimento al beneficio: reddito di cittadinanza)
Rimanda al diritto al beneficio economico disciplinato dal decreto; le norme penali (art.7 e 7-ter) sono riferite al conseguimento e alla perdita/sospensione di tale beneficio.
art. 6 D.L. 4/2019 (piattaforme per la gestione delle posizioni)
Indicato nella disciplina procedurale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dell'INPS nelle piattaforme che gestiscono le posizioni dei beneficiari.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra le omissioni punite dall'art. 7 comma 1 (false dichiarazioni/omissioni al momento della domanda) e quelle del comma 2 (omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini di revoca o riduzione): non tutte le omissioni attinenti a circostanze personali rientrano automaticamente in queste fattispecie.
- Se la legge prevede per una data situazione la sospensione automatica del beneficio (art. 7-ter per misure cautelari o condanne non definitive), l'omissione del beneficiario di informare l'ente non necessariamente configura il reato previsto dall'art. 7, perché la norma impone altri meccanismi e responsabilità (es. comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria all'INPS).
- Per configurare l'art. 640-bis (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) occorrono elementi specifici: artifici o raggiri e induzione in errore dell'ente erogante; la mera compilazione della domanda o l'erogazione basata su controlli successivi non sono di per sé sufficiente a integrare la fattispecie.
- In casi simili valutare sempre: (a) quale norma sostanziale disciplina la condotta contestata (art.7 comma 1 vs comma 2 vs 7-ter), (b) se la condotta era diretta a ottenere indebitamente il beneficio o consisteva in un'omissione non rilevante ai fini di revoca/riduzione, (c) la presenza o meno di artifici/inganni idonei a indurre in errore l'ente (elemento essenziale per 640-bis).
- La presenza di procedure amministrative che erogano il beneficio sulla base della sola domanda non esclude a priori la responsabilità penale del richiedente, ma rende cruciale dimostrare la volontarietà e la funzionalità dell'omissione o della falsità rispetto all'obiettivo di ottenere il beneficio indebitamente.
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