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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04709/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Brilli impugnava la conferma di condanna per il reato connesso al reddito di cittadinanza, denunciando: (1) errata qualificazione della sua omissione come rientrante nell'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 invece che nel comma 2 (ovvero un'omissione di variazione), (2) mancata considerazione del rapporto tra art. 7 D.L. 4/2019 e l'art. 640-bis c.p., con particolare riferimento alla presenza degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore dell'ente erogante, e (3) errata valutazione del trattamento sanzionatorio e delle possibili attenuanti in relazione all'art. 640-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che la mancata comunicazione da parte dell'imputato di essere sottoposto a misura cautelare personale non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 (commi 1 e 2), perché la disciplina prevede per tale ipotesi la sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 7-ter, norme che attribuiscono all'autorità giudiziaria il compito di disporre la sospensione e di comunicarla all'INPS senza porre l'obbligo diretto di comunicazione a carico del beneficiario. Conseguentemente il fatto tipico previsto dall'art. 7 è stato ritenuto inesistente e la sentenza impugnata è stata annullata. Si precisa che lo stato di detenzione del ricorrente per altra causa resta immutato.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

    La norma contiene due fattispecie distinte: il comma 1 punisce false dichiarazioni o omissioni al fine di ottenere indebitamente il beneficio; il comma 2 punisce l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Il Giudice ha ritenuto che l'omissione relativa all'assoggettamento a misura cautelare non rientri tra le "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" disciplinate dal comma 2.

  • art. 7-ter D.L. 4/2019

    nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa

    La norma prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale e attribuisce all'autorita' giudiziaria l'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione e di comunicarli all'INPS entro termini stabiliti, senza imporre al beneficiario un obbligo diretto di comunicazione all'ente erogatore. Perciò l'omissione del beneficiario non rientra nelle omissioni punibili dell'art. 7 quando la conseguenza prevista dalla norma sia la sospensione e non la revoca o riduzione.

  • art. 640-bis cod. pen.

    L'art. 640-bis punisce la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravata; richiede l'impiego di artifici o raggiri e l'induzione in errore dell'ente erogante. Nel caso deciso la Corte ha ritenuto superfluo ricorrere all'applicazione di 640-bis, poiché la condotta contestata è risultata non rientrare nell'ambito penalmente rilevante ex art. 7 e mancavano gli elementi tipici della truffa (artifici/induzione).

  • art. 3 D.L. 4/2019 (riferimento al beneficio: reddito di cittadinanza)

    Rimanda al diritto al beneficio economico disciplinato dal decreto; le norme penali (art.7 e 7-ter) sono riferite al conseguimento e alla perdita/sospensione di tale beneficio.

  • art. 6 D.L. 4/2019 (piattaforme per la gestione delle posizioni)

    Indicato nella disciplina procedurale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dell'INPS nelle piattaforme che gestiscono le posizioni dei beneficiari.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra le omissioni punite dall'art. 7 comma 1 (false dichiarazioni/omissioni al momento della domanda) e quelle del comma 2 (omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini di revoca o riduzione): non tutte le omissioni attinenti a circostanze personali rientrano automaticamente in queste fattispecie.
  • Se la legge prevede per una data situazione la sospensione automatica del beneficio (art. 7-ter per misure cautelari o condanne non definitive), l'omissione del beneficiario di informare l'ente non necessariamente configura il reato previsto dall'art. 7, perché la norma impone altri meccanismi e responsabilità (es. comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria all'INPS).
  • Per configurare l'art. 640-bis (truffa aggravata per erogazioni pubbliche) occorrono elementi specifici: artifici o raggiri e induzione in errore dell'ente erogante; la mera compilazione della domanda o l'erogazione basata su controlli successivi non sono di per sé sufficiente a integrare la fattispecie.
  • In casi simili valutare sempre: (a) quale norma sostanziale disciplina la condotta contestata (art.7 comma 1 vs comma 2 vs 7-ter), (b) se la condotta era diretta a ottenere indebitamente il beneficio o consisteva in un'omissione non rilevante ai fini di revoca/riduzione, (c) la presenza o meno di artifici/inganni idonei a indurre in errore l'ente (elemento essenziale per 640-bis).
  • La presenza di procedure amministrative che erogano il beneficio sulla base della sola domanda non esclude a priori la responsabilità penale del richiedente, ma rende cruciale dimostrare la volontarietà e la funzionalità dell'omissione o della falsità rispetto all'obiettivo di ottenere il beneficio indebitamente.

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