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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49945/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.): la Corte di appello ha confermato l'effetto aggravante della recidiva qualificata basandosi su formule di stile senza rispondere al motivo di appello che contestava la scarsa significatività e la disomogeneità dei precedenti (1995: ricettazione; 1997: furto con decreto penale). Si deduceva che i precedenti, datati e diversi per modalità, non giustificavano la conclusione sulla accresciuta pericolosità e maggiore colpevolezza dell'imputato, e che il giudice non aveva effettuato la verifica concreta richiesta dalla giurisprudenza sulle condizioni e sui presupposti dell'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto in cui è stato riconosciuto l'effetto ingravescente della recidiva qualificata. La condanna sostanziale per il reato di truffa rimane impregiudicata. La Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo affinché, nel rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati, effettui un nuovo giudizio esclusivamente sull'applicazione della recidiva, valutando concretamente i presupposti e fornendo motivazione puntuale (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della ricaduta, margine di offensività, grado di colpevolezza).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Fondamento per censurare la motivazione: permette di dedurre vizio per 'mancanza o mera apparenza della motivazione' quando il giudice non risponde ai punti cruciali dedotti dalle parti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la forma del ricorso in Cassazione; citato in relazione alla corretta esposizione del motivo di impugnazione

  • Sentenza Corte Cost. n. 185 del 23/7/2015

    Ha inciso sulla disciplina della recidiva imponendo che il giudice, dopo l'eventuale espunzione dell'elemento 'status', verifichi concretamente la rilevanza della reiterazione criminale ai fini dell'applicazione della recidiva

  • Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)

    Principio secondo cui il giudice deve valutare concretamente, caso per caso, se la reiterazione del reato sia sintomo di riprovevolezza e pericolosità e considerare parametri individualizzanti (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, ecc.)

  • Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Richiama l'obbligo motivazionale stringente: non sono ammissibili formule di stile; il giudice deve esporre i dati fattuali considerati e i criteri valutativi che giustificano l'applicazione della recidiva, evitando indebite valorizzazioni della personalità del reo

  • Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Sottolinea l'onere motivazionale a carico del giudice nella decisione sull'applicazione o esclusione della recidiva

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva qualificata richiede più di una mera enunciazione: il giudice deve motivare concretamente sulla base di parametri (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, margine di offensività, occasionalità della ricaduta, grado di colpevolezza).
  • Precedenti datati e disomogenei rispetto al reato attuale possono non giustificare l'applicazione della recidiva; la loro rilevanza va valutata caso per caso.
  • Le formule di stile o argomentazioni generiche non sono sufficienti: la difesa può ottenere l'annullamento parziale della sentenza se il giudice omette la necessaria verifica e motivazione sulla recidiva.
  • Il pubblico ministero deve contestare espressamente la recidiva; tuttavia l'onere motivazionale di valutare e applicare la recidiva grava sul giudice di merito, che non può limitarsi a richiamare una "maggiore pericolosità" senza dati concreti.
  • In presenza di condanna definitiva per il fatto, l'annullamento in Cassazione può riguardare solo l'aspetto della recidiva: il processo è rinviato per una nuova valutazione limitata a quel profilo, non per riconsiderare la responsabilità penale sostanziale.

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