Cassazione Penale, Ordinanza n. 02957/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su censure di merito non consentite in sede di legittimità, generico per difetto dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello. Con il secondo motivo ha censurato carenza e illogicità della motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; la Corte lo ha reputato manifestamente infondato, rilevando l'assenza di vizi motivazionali riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Con il terzo motivo ha lamentato insufficienza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'eccessività della pena; anche tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata, perché la motivazione di merito era congrua e non era necessario un esame analitico di tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mera reiterazione di censure già formulate e il difetto di indicazione puntuale degli elementi posti a base della doglianza determinano inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In cassazione è deducibile solo un vizio motivazionale riconducibile ai limiti dell'art. 606; non è consentita una nuova valutazione di merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente corretta e priva di evidenti illogicità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
- Il motivo di ricorso deve possedere specificità e determinatezza: se non indica in modo puntuale gli errori della decisione impugnata, è inammissibile.
- Il vizio di motivazione è ravvisabile solo quando la sentenza presenti reali lacune o manifeste illogicità; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La censura sulla recidiva o sul trattamento sanzionatorio è infondata se la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo congruo delle ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02923/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02924/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02927/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02928/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02929/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02930/2025 del 24/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →