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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5794/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva disposto la consegna del ricorrente alla Grecia sulla base di un mandato d'arresto europeo (emesso il 31 luglio) per l'esecuzione di una condanna irrevocabile a 6 anni e 6 mesi per favoreggiamento dell'ingresso/soggiorno illegali. Il ricorso articolava due motivi: 1) richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione, per presunta impossibilità del difensore di munirsi di procura speciale nel termine (termine scadente il 16/12/2024), dovuta a proibizione dei colloqui in carcere nei giorni festivi; 2) vizio di motivazione: processo in Grecia celebrato in contumacia senza che il ricorrente fosse raggiunto da avviso e senza che fosse trasmessa la sentenza tradotta in lingua a lui nota, nonché assenza nel mandato d'arresto dell'indicazione della facoltà di chiedere la rinnovazione del processo dopo la consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di restituzione nel termine: non provata la presunta impossibilità di colloquio (mancano attestazioni dalla direzione del carcere) e, comunque, l'impedimento non costituisce forza maggiore idonea a giustificare la mancata impugnazione (il difensore avrebbe potuto interloquire venerdì pomeriggio o lunedì mattina, il termine scadeva alle 24:00 del lunedì). Il secondo motivo non è consentito in questa sede (Cassazione può sindacare solo violazioni di legge), e comunque era infondato: la giurisprudenza ammette la consegna anche in assenza della traduzione della sentenza; il mandato attestava la facoltà del consegnando di chiedere la rinnovazione del processo e che egli sarebbe stato informato di tale facoltà, soddisfacendo le condizioni per la consegna ex art. 6, co.1-bis, lett. d) legge n. 69/2005 e la normativa UE. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005

    Limita l'impugnabilità in Cassazione alle violazioni di legge; i motivi relativi alla motivazione di merito non sono sindacabili in questa sede.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69 del 2005

    Prevede la legittimazione alla consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo "esecutivo" quando sono soddisfatte determinate condizioni; il Tribunale ha ritenuto tali condizioni verificate.

  • Decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Quadro normativo UE sul mandato d'arresto europeo cui si applicano le condizioni di consegna; la sentenza è interpretata in armonia con la decisione quadro e le sue modifiche.

  • Decisione quadro Consiglio U.E. 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009

    Modifica alla decisione quadro 2002/584; richiamata per confermare i requisiti previsti dall'art. 4-bis della decisione quadro.

  • art. 4-bis, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI

    Indica le ipotesi in cui un mandato d'arresto europeo può essere eseguito come "esecutivo"; la Corte ha ritenuto che l'esecuzione non leda i diritti della difesa ove dette condizioni siano soddisfatte.

  • Ordinanza Corte di Giustizia UE, 20/09/2024, causa C-504/24 PPU

    La Corte di giustizia ha precisato che nelle ipotesi di cui all'art. 4-bis la esecuzione del mandato d'arresto europeo non viola in generale i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo/equo processo; richiamata per sostenere la legittimità della consegna.

  • Sent. Corte di Giustizia UE, 26/02/2013, Melloni, C-399/11

    Giurisprudenza di riferimento sul bilanciamento tra obblighi UE e diritti fondamentali; richiamata assieme ad altra giurisprudenza per supportare la decisione.

  • Sent. Corte di Giustizia UE, 23/03/2023, Minister for Justice and Equality (C-514/21 e C-515/21)

    Ulteriore giurisprudenza sulla compatibilità delle misure di cooperazione giudiziaria con i diritti fondamentali; conferma la linea interpretativa adottata.

  • Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio, Rv. 278706)

    Richiama il principio secondo cui la forza maggiore per ottenere la restituzione nel termine richiede un impedimento assoluto, esterno e non imputabile all'interessato; onere della prova a carico del ricorrente.

  • Sez. 6, n. 43136 del 15/09/2017 (Ponti, Rv. 271573)

    Precisa che la mancata allegazione della traduzione italiana della sentenza di condanna nel mandato d'arresto non preclude necessariamente la consegna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione con la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che la somma a carico del proponente è dovuta salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto presente colpa, fissando la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per proporre impugnazione è concessa solo quando sia provato un impedimento assoluto, esterno e non imputabile all'interessato; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • In Cassazione, i motivi che attengono alla mera valutazione della motivazione di merito non sono ammessi: il ricorso può essere esaminato solo per violazione di norme di diritto.
  • L'assenza della traduzione della sentenza straniera nel mandato d'arresto europeo non impedisce automaticamente la consegna, se sono altrimenti soddisfatte le condizioni previste dalla normativa nazionale e dalla decisione quadro UE.
  • Quando il mandato d'arresto attest(a) espressamente l'esistenza di facoltà difensive successive (es. richiesta di rinnovazione del processo) e l'obbligo di informazione dopo la consegna, ciò contribuisce a legittimare l'esecuzione del mandato senza violare i diritti di difesa.
  • La giurisprudenza europea (Corte di giustizia) ha chiarito che, nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 4-bis della decisione quadro, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è compatibile con i diritti fondamentali purché siano rispettate le condizioni stabilite.

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