Cassazione Penale, Ordinanza n. 11425/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo inammissibile per novità della questione e il secondo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per lesione personale. Con il primo motivo ha dedotto omessa motivazione sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le censure formulate in appello; la Corte di cassazione ha rilevato che tale questione era stata introdotta solo con motivi nuovi di gravame, quindi non era necessaria una specifica risposta del giudice di appello. Con il secondo motivo ha contestato il mancato ricorso alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva dato adeguata motivazione prognostica circa l'inidoneità delle prescrizioni a essere adempiute, valorizzando precedenti penali ed esperienze detentive pregresse rivelatesi inefficaci. È stata inoltre respinta l'istanza formulata con memoria depositata il 10 febbraio 2025.
Norme richiamate
La disciplina della continuazione non può essere utilmente dedotta per la prima volta mediante motivi nuovi non collegati ai capi o punti impugnati con l'atto principale di appello.
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà le prescrizioni previste dalla misura sostitutiva.
Massime di principio
- Le censure introdotte soltanto con motivi nuovi di appello sono inammissibili se non costituiscono sviluppo naturale e specificazione dei motivi originari, ma introducono questioni nuove e avulse dalla struttura dell'impugnazione principale.
- La mancata risposta del giudice di appello su una questione sollevata solo con motivi nuovi non integra vizio di motivazione, perché il giudice non è tenuto a esaminare domande o doglianze irritualmente introdotte.
- La sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive è preclusa quando il giudice formuli un giudizio prognostico negativo, sorretto da motivazione adeguata, sulla presumibile inosservanza delle prescrizioni da parte del condannato.
- Ai fini della scelta tra pena detentiva e misura sostitutiva è legittimo valorizzare precedenti penali e pregresse esperienze trattamentali inefficaci, se tali elementi sorreggono la prognosi negativa sull'effettività della misura alternativa.
Come è indicizzato
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