Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2067/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento del 15 settembre 2025, prot. n. 0115948-15/09/2025-AIFA-AIFA_OC-P, con il quale l'AIFA ha opposto diniego all'istanza d'accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 6 agosto 2025, prot. n. 102154, avente ad oggetto “accesso formale - CAR-T- verbale URM” e con la quale ha chiesto all'Agenzia “l'acquisizione del documento stralcio del verbale CSE settore URM del 19-23 maggio 2025, punto I) Varie ed eventuali: 1) Sezione dedicata alla valutazione di richieste provenienti dagli utenti dei registri di monitoraggio: Farmaco CAR-T”; per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta e per la conseguente condanna dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco all'esibizione e alla consegna della suddetta documentazione all'odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202512145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso allo stralcio del verbale della Commissione Scientifico Economica - Ufficio Registri di Monitoraggio relativo alla valutazione di richieste concernenti un farmaco CAR-T

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa farmaceutica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto da AIFA all’istanza di accesso documentale avente a oggetto lo stralcio del verbale delle sedute del 19-23 maggio 2025, relativo alla valutazione di richieste provenienti dagli utenti del registro di monitoraggio per il farmaco CAR-T. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006 e del regolamento AIFA sull’accesso, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. L’istanza era motivata sia dall’interesse economico-patrimoniale derivante dalla titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale, sia dall’interesse difensivo, in ragione dell’incidenza delle valutazioni della Commissione sull’eleggibilità di nuovi pazienti al trattamento. AIFA aveva negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e l’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003, ritenendo prevalente la tutela di eventuali dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati rispetto all’interesse economico-commerciale della società.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, in quanto la ricorrente è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco cui si riferiscono le valutazioni della Commissione e può utilizzare la documentazione per tutelare i propri interessi, anche in sede giurisdizionale. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché AIFA ha omesso di considerare l’interesse difensivo, dotato di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 24 Cost., e ha effettuato un bilanciamento illogico e sproporzionato. La richiesta riguardava esclusivamente la valutazione e il parere della Commissione, non i dati sanitari dei pazienti. Anche qualora dati appartenenti a categorie particolari fossero presenti nel documento, la loro anonimizzazione o pseudonimizzazione avrebbe consentito di tutelare la riservatezza senza negare integralmente l’accesso. AIFA è stata quindi condannata a esibire e trasmettere copia dello stralcio del verbale richiesto, previa anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati identificativi, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    tutti i soggetti privati … che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco cui si riferisce la documentazione integra una posizione giuridica qualificata e un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela degli interessi giuridici; tale interesse deve essere considerato nel bilanciamento con la riservatezza.

  • art. 24 Cost.

    L’interesse difensivo dichiarato nell’istanza di accesso ha dignità costituzionale e non può essere omesso nel bilanciamento con la tutela dei dati personali.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    La tutela dei dati personali relativi alla salute e alla vita sessuale non giustifica il diniego integrale quando la riservatezza può essere preservata mediante anonimizzazione o pseudonomizzazione.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Gli eventuali dati relativi alla salute presenti nella documentazione appartengono a categorie particolari di dati personali, ma la loro presenza impone una protezione mediante anonimizzazione o pseudonomizzazione, non necessariamente il diniego integrale dell’accesso.

Massime di principio

  • Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti amministrativi relativi alle valutazioni dell’autorità regolatoria che incidono sull’utilizzo, sul monitoraggio o sull’eleggibilità dei pazienti al trattamento con quel medicinale.
  • Nel bilanciamento tra accesso documentale e riservatezza, l’amministrazione deve considerare anche l’interesse difensivo del richiedente, che costituisce espressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, e non può limitarsi a contrapporvi un generico interesse economico-commerciale.
  • Quando la richiesta di accesso riguarda la valutazione amministrativa o il parere dell’organo competente e non i dati identificativi o sanitari degli interessati, il diniego fondato sulla presenza eventuale di dati relativi alla salute è illogico e sproporzionato.
  • La presenza di dati personali appartenenti a categorie particolari non legittima automaticamente il diniego integrale dell’accesso: l’amministrazione deve verificare se sia possibile ostendere il documento previa anonimizzazione o pseudonomizzazione dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleFarmaci e dispositivi
RamiAccesso e trasparenzaSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.