Cassazione Penale, Sentenza n. 27310/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro probatorio eseguito nel corso di una perquisizione e di un'ispezione informatica: erano stati prelevati dispositivi elettronici e documenti cartacei, poi trattenute copie forensi e riproduzioni cartacee. Il G.I.P. di Milano aveva rigettato l'opposizione alla restituzione proposta ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., ritenendo di non poter sindacare la legittimità del provvedimento genetico di sequestro e affermando la permanenza dell'esigenza di mantenere il vincolo sulle copie per fini di prova. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 263, 247, 253 e 355 c.p.p. e il vizio di motivazione: primo, sostenendo che il giudice dell'opposizione poteva e doveva rilevare l'inefficacia del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria non convalidato dal pubblico ministero entro il termine di legge, con conseguente obbligo di restituzione e con esclusione del rimedio del riesame; secondo, censurando la contraddittorietà della motivazione, perché il G.I.P. aveva da un lato affermato di non poter decidere sulla restituzione delle copie e dall'altro aveva valorizzato una nota della Guardia di finanza successiva al sequestro per ritenere legittima l'individuazione delle cose vincolate. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, ritenendo che la conservazione delle copie potesse giustificarsi quantomeno come conservazione degli atti del procedimento, distinta dall'utilizzabilità probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi e rilevando che il caso non riguardava il controllo sulla legittimità del provvedimento genetico di sequestro, ma la diversa ipotesi dell'inefficacia del sequestro di iniziativa non convalidato. Ha affermato che, quando manca un titolo cautelare idoneo, perché il sequestro è inefficace o illegittimo, è illegittima anche l'estrazione e la conservazione di copie di documenti digitali e cartacei dei quali deve essere disposta la restituzione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'ordine di restituzione all'avente diritto delle copie in sequestro.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione al decreto del pubblico ministero sul diniego di restituzione delle cose sequestrate; la Corte ribadisce che in tale sede è ammissibile il ricorso per cassazione e che il giudice può valutare la restituzione, ma non sindacare la legittimità genetica del sequestro, salvo che il caso concerna l'inefficacia del vincolo.
richiamato in relazione alla perquisizione e all'acquisizione di dati o cose pertinenti al reato.
richiamato in tema di sequestro probatorio delle cose pertinenti al reato.
richiamato per la convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria; la mancata convalida comporta inefficacia del sequestro.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
fondamento dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.
base per l'annullamento senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria e la comunicazione al Procuratore generale.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 263, comma 5, c.p.p. il giudice dell'opposizione non può entrare nel merito della legittimità del provvedimento genetico di sequestro, ma può verificare se permanga o meno la necessità del vincolo e se il diniego di restituzione sia corretto alla luce della disciplina applicabile.
- Quando il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e non è intervenuta la convalida nei termini di legge, il vincolo è inefficace; l'interessato può far valere tale inefficacia con l'opposizione al diniego di restituzione, non con il riesame.
- In mancanza di un titolo cautelare idoneo, l'estrazione e la conservazione di copie di documenti digitali o cartacei sono illegittime se il bene originario deve essere restituito all'avente diritto.
- In materia di dati informatici, la distinzione tra originale e copia ha un rilievo attenuato: finché l'informazione rimane sottratta alla disponibilità dell'avente diritto, la restituzione del solo supporto fisico non esaurisce necessariamente gli effetti del sequestro.
- Se la soluzione della controversia è imposta dalla constatazione della mancanza del titolo cautelare, la Corte può annullare senza rinvio e disporre direttamente la restituzione delle copie sequestrate.
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