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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08695/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

I creditori procedenti avevano avviato presso il Tribunale di Tivoli un'espropriazione forzata di crediti ex artt. 543 ss. c.p.c. nei confronti del debitore, indicando come terzi pignorati Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.A. A seguito di contestazioni sulle dichiarazioni rese dai terzi pignorati e dell'accertamento dell'obbligo dei medesimi, il debitore presentava istanza di conversione del pignoramento; i creditori reagivano con opposizione ex art. 617 c.p.c., assumendo la tardività dell'istanza. Il Tribunale respingeva l'opposizione, condannando anche gli opponenti alle spese e a una somma ex art. 96 c.p.c. I ricorrenti impugnavano per cassazione con quattro motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. e per mancata integrazione del contraddittorio, sul presupposto che i terzi pignorati fossero litisconsorti necessari e non fossero stati evocati nel giudizio di opposizione. Gli altri motivi vertevano sul merito della controversia, ma restavano subordinati all'esito del primo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché nel giudizio di merito non avevano partecipato né Banca d'Italia né Poste Italiane S.p.A., la sentenza del Tribunale è stata cassata per nullità del contraddittorio. La causa è stata rinviata al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione quale giudice di unico grado, affinché riesamini l'opposizione con la partecipazione anche dei terzi pretermessi e provveda pure sulle spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità. I motivi ulteriori sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    artt. 543 e seguenti cod. proc. civ.

    disciplina l'espropriazione forzata di crediti presso terzi, nel cui ambito sorge la questione della partecipazione necessaria del terzo pignorato ai giudizi di opposizione

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

    l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta dai creditori per contestare la tardività dell'istanza di conversione

  • art. 96 c.p.c.

    responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

    richiamato quale base della condanna ulteriore inflitta dal giudice di merito agli opponenti

  • art. 102 c.p.c.

    violazione dell'art. 102 cod. proc. civ.

    la mancata partecipazione dei terzi pignorati integra violazione del litisconsorzio necessario

  • art. 354 c.p.c.

    art. 354 del codice di rito

    in caso di nullità per mancata integrazione del contraddittorio comporta la rimessione della causa al primo giudice

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia necessario rinnovare il giudizio a contraddittorio integro

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, poiché l'esito dell'opposizione incide comunque sulla sua posizione e sui suoi obblighi nell'esecuzione.
  • La mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario determina una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
  • Quando il vizio attiene all'integrità del contraddittorio, la Cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con partecipazione di tutte le parti necessarie.
  • L'accoglimento del motivo relativo al litisconsorzio necessario assorbe l'esame delle censure di merito, che restano non esaminate.
  • La procedura esecutiva eventualmente già conclusa non elimina l'interesse all'impugnazione se permane interesse a rimuovere le statuizioni accessorie, come spese e condanna per responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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