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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10406/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un giudizio di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo in materia di pubblico impiego, conclusosi per perenzione. In sede di legittimità, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26955 del 2024, aveva accolto solo il primo motivo del ricorso relativo alla regolazione delle spese, cassando il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e decidendo nel merito con riconoscimento integrale delle spese del giudizio di opposizione. Successivamente, gli stessi ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza, sostenendo che per errore materiale non sarebbero state liquidate le spese relative a uno dei due giudizi di merito, cioè il giudizio di rinvio, oltre a quelle della fase di legittimità, mentre sarebbero state liquidate solo quelle di una fase di merito e della cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto l'istanza di correzione manifestamente infondata. Ha rilevato che l'ordinanza precedente aveva espressamente cassato il decreto solo in relazione al motivo accolto, ossia limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione, per il divieto di reformatio in peius, senza incidere sulle altre statuizioni. Poiché non vi era alcun errore materiale da correggere, la Corte ha rigettato l'istanza. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua natura sostanzialmente amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il potere di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, dopo la cassazione limitata al motivo accolto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La decisione riguarda un'istanza di correzione dell'ordinanza di cassazione, rigettata perché non ricorreva un mero errore materiale emendabile.

Massime di principio

  • La correzione di una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo in presenza di un effettivo errore materiale o di calcolo; non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto decisorio della pronuncia.
  • Quando la cassazione è disposta espressamente nei limiti del motivo accolto, gli effetti della cassazione restano circoscritti alla statuizione specificamente censurata e non si estendono automaticamente ad altre questioni non incise dalla decisione.
  • Se il giudice di legittimità ha già definito la questione sulle spese nei limiti della cassazione pronunciata, non è possibile ottenere in sede di correzione una diversa e più ampia liquidazione delle spese non oggetto della statuizione rescindente.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice dell'impugnazione di peggiorare la posizione della parte vittoriosa su capi non impugnati o non devoluti, inclusa la regolazione delle spese della fase non censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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