Cassazione Penale, Ordinanza n. 39285/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per la violazione degli obblighi connessi alla detenzione domiciliare. Dal testo emerge che, secondo le sentenze di merito, l'imputato sarebbe risultato assente dal domicilio dal 10 al 14 febbraio 2020, pur dovendo trovarsi lì perché ristretto in regime di detenzione domiciliare. Con il primo motivo si deduce violazione di legge sostenendo, in sostanza, che non vi fosse base fattuale per la contestazione perché non sarebbe emersa una costituzione in carcere; la Corte rileva però che tale assunto non trova riscontro negli atti richiamati e che la difesa non ha contestato la ricostruzione fattuale dei giudici di merito. Con il secondo motivo si ripropongono censure già esaminate e respinte in appello, relative alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse sorretto da elementi emergenti dagli atti, perché la ricostruzione dei giudici di merito dava conto solo dell'assenza dal domicilio durante il periodo indicato in un regime di detenzione domiciliare, senza supportare la diversa prospettazione difensiva. Ha inoltre osservato che il secondo motivo si limitava a riprodurre doglianze già disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, ai fini di tale statuizione, occorre escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La vicenda fattuale richiama l'evasione dal regime di detenzione domiciliare, ma nel testo non è riportato espressamente l'articolo; la Corte si limita a valutare l'inammissibilità del ricorso sulla base della ricostruzione di merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca violazioni di legge o vizi di motivazione senza fondarsi su elementi effettivamente emergenti dagli atti richiamati dal provvedimento impugnato.
- Non supera il vaglio di ammissibilità il motivo che contrapponga alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa versione fattuale non supportata dal compendio processuale e non specificamente contestata nei gradi precedenti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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