Cassazione Civile, Ordinanza n. 34022/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ma nel dispositivo dell’ordinanza non era stata inserita la formula di distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente, i quali avevano dichiarato di essere antistatari e di avere anticipato le spese senza riscuotere onorari. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la previsione della distrazione ex art. 93 c.p.c. La Corte ha esaminato l’ammissibilità del rimedio e ha ritenuto che l’omessa pronuncia sulla distrazione, in mancanza di specifica previsione diversa, sia emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali e non mediante ordinari mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 7618, integrandolo con la frase che prevede la distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. La correzione deve essere annotata dalla Cancelleria sul provvedimento originario.
Norme richiamate
distrazione delle spese di lite; dichiarazione di antistatario
La richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario è richiamata dall’art. 93 c.p.c.; l’omessa pronuncia su tale istanza è emendabile tramite correzione dell’errore materiale.
Il rimedio esperibile per l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione è il procedimento di correzione degli errori materiali, non gli ordinari mezzi di impugnazione.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
principio costituzionale della ragionevole durata del processo
La scelta del rimedio della correzione è coerente con l’esigenza di rapidità e di ragionevole durata del processo, oltre che con la tutela del titolo esecutivo del difensore distrattario.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una statuizione da contestare con impugnazione ordinaria.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di autonoma domanda di merito, ma costituisce istanza accessoria rispetto alla regolazione delle spese processuali.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato anche per i provvedimenti della Corte di cassazione, quando occorra integrare il dispositivo con la distrazione delle spese.
- L’uso del rimedio di correzione risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il pagamento delle spese.
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