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Ordinanza

Ordinanza n. 2529/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Varzi - Servizio Polizia Locale, Prot. Gen. n. 9045/25 del 7.12.2025 (notificato e/o comunque reso noto unicamente il 29.12.2025 inoltrato dalla Questura), recante diniego alla richiesta di istituzione di un divieto di sosta sul lato opposto ai passi carrai di proprietà dei ricorrenti (all. 1), nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi; nonché per la declaratoria, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alle istanze trasmesse a mezzo PEC in data 30.12.2025 (all. 6) e 20.1.2026 (all. 7), e per la conseguente condanna del Comune a provvedere con atto espresso, nonché per l’annullamento del provvedimento negativo, tacito o espresso, adottato in risposta alle suddette istanze, ove esistente, anche se non noto ai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202601024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale alla richiesta di istituzione di un divieto di sosta sul lato opposto ai passi carrai di proprietà dei ricorrenti, nonché il silenzio asseritamente serbato su successive istanze

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto cumulativamente un'azione di annullamento contro il diniego adottato dal Servizio di Polizia Locale del Comune e un'azione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su due istanze trasmesse via PEC, con conseguente richiesta di condanna dell'amministrazione a provvedere con atto espresso. Hanno inoltre chiesto l'annullamento dell'eventuale provvedimento negativo, tacito o espresso, adottato in risposta alle istanze e non conosciuto. Il provvedimento non esamina i motivi di illegittimità sostanziale del diniego o del silenzio, limitandosi a risolvere la questione processuale relativa al rito applicabile alle domande cumulate.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il ricorso cumula domande connesse soggette a riti diversi: l'azione di annullamento è soggetta al rito ordinario, mentre l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è soggetta al rito camerale. In applicazione dell'art. 32, commi 1 e 2, c.p.a., il Collegio ha disposto d'ufficio la conversione dell'intero giudizio dal rito speciale al rito ordinario, ritenendo necessario assicurare l'unicità della trattazione e la coerenza della decisione. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito il 25 settembre 2026. Le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere nei casi di silenzio-inadempimento.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

    Consente il cumulo nello stesso giudizio di domande connesse e stabilisce, quando esse siano soggette a riti diversi, l'applicazione del rito ordinario, salvo le eccezioni previste.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre d'ufficio la conversione del rito, applicando al giudizio il rito ordinario quando il cumulo di domande connesse comporta la coesistenza di riti diversi.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito camerale per i ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Quando nello stesso ricorso sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, tra cui un'azione di annullamento e un'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, deve essere applicato il rito ordinario all'intero giudizio, salvo le deroghe previste dal Titolo V del Libro IV del c.p.a.
  • La conversione dal rito speciale al rito ordinario può essere disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., per garantire l'unitarietà della trattazione e la coerenza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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