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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18601/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca preventiva ex d.lgs. 159/2011 di un immobile a Pignola, quote societarie, beni aziendali e somme su conti intestati a societa e familiari. La ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione per avere la Corte valutato il reddito fiscale anziché il "cash flow"/reddito finanziario e non aver considerato elementi cosiddetti "figurativi" (ammortamenti, minusvalenze, spese pluriennali), nonché liberalità ricevute (60.000 euro dal padre, 4.000 dalla suocera) e il ricavo di polizze per 9.000 euro; 2) violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la presunzione di fittizia intestazione non opera perché ella aveva risorse sufficienti per l acquisto e per sostenere il mutuo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. Motivazione chiave: il controllo di legittimità in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non a rilievi meramente probatori o di contraddittorietà della motivazione; la Corte d appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non apparente. Sul piano sostanziale la Cassazione ha confermato che, ai fini della confisca di prevenzione, per attività d impresa rilevano i redditi dichiarati e l attività svolta, e non il "cash flow" aziendale; le liberalità non sono state provate o sono irrilevanti per entità; l art. 19, comma 3, non crea una presunzione di appartenenza dei beni ai proposti ma consente un particolare indirizzo investigativo verso familiari conviventi, e la mancanza di capacità economica del familiare titolare dei beni supporta la ricostruzione di intestazione fittizia. Pertanto il decreto di confisca del Tribunale di Potenza, confermato dalla Corte d appello di Salerno, resta valido. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 24

    Norma sul regime della confisca di prevenzione: la Corte ha applicato i criteri di proporzionalità fra redditi declarati e valore degli acquisti per disporre l ablazione di beni ritenuti di origine illecita o fittiziamente intestati

  • d.lgs. 159/2011, art. 26

    Previsioni sulle presunzioni di "appartenenza" dei beni: la Corte precisa che le presumzioni di cui all art. 26 operano solo nei casi specifici previsti dall articolo e non in via generale, dunque non sempre sussiste una presunzione automatica a carico dei familiari

  • d.lgs. 159/2011, art. 19, comma 3

    Consente alle autorità di indirizzare le indagini in modo particolare verso coniuge, figli e conviventi dell indiziato, ma non costituisce di per sé una presunzione di proprietà dei beni intestati ai familiari

  • d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Limita il ricorso in materia di prevenzione alla sola violazione di legge; ne consegue che in Cassazione non è sindacabile il mero contenuto probatorio o la rivalutazione dei fatti, salvo mancanza o palese apparenza della motivazione

  • d.lgs. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    Definizione della categoria dei soggetti socialmente pericolosi: la Corte ha ritenuto che il proposto rientrasse in questa categoria per il periodo indicato, giustificando l insorgenza delle misure di prevenzione

Massime di principio

  • In materia di confisca di prevenzione, in caso di attività imprenditoriale rilevano prioritariamente i redditi dichiarati e l attività esercitata; il "cash flow" aziendale non sostituisce il parametro del reddito fiscale per valutare la sproporzione
  • La Corte di legittimità, nei procedimenti di prevenzione, controlla prevalentemente la legittimità e la completezza della motivazione (assenza o apparente logica): non reintegra i giudizi di merito se la motivazione d appello ha affrontato le obiezioni
  • Le liberalità e gli introiti occasionali (donazioni, polizze) devono essere provati e di entità significativa per incidere sulla valutazione della lecita capacità economica; somme modeste o prive di documentazione non modificano la conclusione sulla sproporzione
  • La convivenza e il vincolo familiare non comportano automaticamente la proprietà effettiva dei beni intestati ai familiari, ma costituiscono elemento fattuale rilevante: se il familiare formale manca di reale capacità economica, ciò può essere indice di intestazione simulata
  • Chi contesta una confisca preventiva deve documentare puntualmente la provenienza lecita delle disponibilità (contratti di donazione formalizzati, movimenti bancari, atti assicurativi, bilanci analitici) e dimostrare la rispondenza tra spese sostenute e fonti lecite
  • In fase di impugnazione in Cassazione, conviene concentrare i motivi sulla violazione di legge o sulla palese carenza motivazionale piuttosto che su nuove valutazioni di fatto che il giudice di legittimità normalmente non riesamina

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