Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33608/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 20/12/2022 della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del G.U.P. di Vercelli (condanna per reati previsti dagli artt. 624, 625, comma primo, n.5, 493-ter e 648 c.p.). Le censure principali sono: (1) omissione della traduzione in lingua bulgara dell'ordinanza (violazione art. 143 c.p.p.); (2) richiesta di declaratoria di improcedibilità per il capo 1) divenuto procedibile a querela con il d.lgs. n.150/2022 e per la remissione della querela da parte della persona offesa; (3) violazione dell'art. 591 c.p.p. per presunta specificità degli argomenti di impugnazione relativi alla responsabilità e al diniego di benefici.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo punto, rigetta la doglianza: la mancata traduzione può essere rilevata in via esclusiva dall'imputato alloglotta e, dopo le modifiche normative, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, per cui la richiesta difensiva è inammissibile e non è stato dimostrato un pregiudizio concreto alla difesa. Sul secondo punto, respinge la richiesta di improcedibilità: la sentenza di primo grado era già irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 e la nuova disciplina non si applica retroattivamente agli atti esauriti (principio tempus regit actum). Sul terzo punto, conferma che l'appello era aspecifico ai sensi dell'art. 591 c.p.p., riportando argomentazioni generiche già svolte in primo grado senza indicare censure specifiche e correlate alla motivazione impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'obbligo di traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato è rilevabile in via esclusiva dall'imputato alloglotta; l'assenza di traduzione non comporta automaticamente nullità se non è dimostrato un pregiudizio concreto alla difesa.

  • art. 591 c.p.p.

    L'appello deve indicare motivi specifici e argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata: la generica riproposizione delle argomentazioni di merito configura aspecificità e determina l'inammissibilità.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione in ordine a violazione di legge; la Corte valuta la rilevanza delle doglianze ai sensi di questa lettera e dichiara inammissibili i motivi che non soddisfano i presupposti.

  • art. 613 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)

    La modifica ha inciso sulla possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la giurisprudenza coordina questo principio con la questione della traduzione degli atti.

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Ha reso alcuni reati procedibili a querela; tuttavia, la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina non possa incidere su giudicati o atti esauriti anteriori all'entrata in vigore (no retroattività nei confronti di atti già definiti).

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato indirettamente in relazione al potere di impugnazione personale dell'imputato: la Corte sottolinea che dopo le modifiche l'imputato non può più proporre ricorso personale in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento alla cassa delle ammende; applicata per quantificare la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di un provvedimento può essere fatta valere in via esclusiva dall'imputato alloglotta; il difensore non può, da solo, ottenere la rimessione in termini per atti processuali di impugnazione non consentiti.
  • L'omessa traduzione non determina automaticamente la nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla completezza del diritto di difesa.
  • Le novità processuali (es. trasformazione del carattere procedibile di un reato) non si applicano retroattivamente a situazioni e atti già definitivamente esauriti; il principio tempus regit actum prevale quando la pronuncia è divenuta irrevocabile prima della modifica normativa.
  • L'appello e le impugnazioni devono riportare censure specifiche e correlate alla motivazione impugnata; la generica riproposizione delle stesse argomentazioni di merito è insufficiente e rende l'impugnazione inammissibile per aspecificità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se rilevabile profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.