Cassazione Civile, Ordinanza n. 16814/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione dopo il 1991, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di vari ministeri. I ricorrenti deducevano di avere percepito, durante la frequenza della specializzazione, una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma sostenevano che tale importo non integrasse la "adeguata remunerazione" richiesta dalla direttiva 93/16/CEE. Chiedevano quindi il risarcimento del danno per tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificato in euro 13.897 per ciascun anno di frequenza, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello di Roma confermava il rigetto. In Cassazione i soccombenti proponevano ricorso affidato a cinque motivi, ma prima della decisione tutti depositavano rituale rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia di tutti i ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la parte erariale non aveva aderito alla rinuncia, la Corte ha provveduto sulle spese ai sensi dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., compensandole per due terzi e condannando i ricorrenti in solido al pagamento del residuo terzo in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidato in euro 9.212 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha anche osservato che la rinuncia era tardiva e che, se il ricorso fosse stato esaminato, sarebbe risultato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. alla luce di un orientamento consolidato secondo cui ai medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e non quella del d.lgs. n. 368 del 1999.
Norme richiamate
La rituale rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti determina l'estinzione del giudizio di legittimità; se la controparte non aderisce, la Corte provvede comunque sulle spese.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
Consente la regolazione delle spese del giudizio di cassazione nonostante la rinuncia al ricorso.
La rinuncia ha evitato ai ricorrenti la condanna per responsabilità aggravata.
Il ricorso sarebbe stato manifestamente inammissibile alla luce dell'orientamento consolidato della Corte sulla disciplina applicabile ai medici specializzandi iscritti prima del 2006-2007.
Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in base al petitum, ossia alla domanda di importo più elevato.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Nel determinare il valore della domanda si sommano al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007.
d.lgs. n. 257 del 1991
Resta applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori al 2006-2007, sia sotto il profilo ordinamentale sia economico.
Direttiva 93/16/CEE
Secondo la Corte, non introduce un obbligo ulteriore o diverso quanto alla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se proveniente da tutti i ricorrenti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia non aderita dalla controparte, il giudice di cassazione può comunque provvedere sulle spese del giudizio.
- La rinuncia tardiva non impone necessariamente la compensazione integrale delle spese, potendo giustificare una compensazione solo parziale quando la controparte abbia già dovuto predisporre la difesa.
- La mancata impugnazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato può esporre il ricorso al filtro della manifesta inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Nel contenzioso relativo alla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga una diversa misura della borsa di studio.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina sulla base del petitum complessivo e, nelle domande di condanna, includendo gli interessi scaduti anteriormente all'introduzione del giudizio.
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