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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09712/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era totalmente generico e non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organo giudicante)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/01/2024. L'unico motivo deduceva, in modo del tutto generico, presunti difetti di logicità e carenze motivazionali della decisione impugnata, lamentando che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata travisata e che il compendio probatorio sarebbe stato incerto e insufficiente. La Corte ha ritenuto la doglianza indeterminata e priva della specificità richiesta, perché non confrontava in modo puntuale le argomentazioni della sentenza di appello e non indicava concretamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui fondare il dissenso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. c)

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; censure meramente assertive, generiche o apodittiche non consentono il sindacato della Corte e determinano l'inammissibilità.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo concreto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La deduzione di travisamento del fatto o di insufficienza probatoria non è sufficiente se non è accompagnata da un'indicazione precisa dei passaggi motivazionali censurati e delle specifiche ragioni del preteso errore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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