Cassazione Penale, Ordinanza n. 09712/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era totalmente generico e non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (organo giudicante)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/01/2024. L'unico motivo deduceva, in modo del tutto generico, presunti difetti di logicità e carenze motivazionali della decisione impugnata, lamentando che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata travisata e che il compendio probatorio sarebbe stato incerto e insufficiente. La Corte ha ritenuto la doglianza indeterminata e priva della specificità richiesta, perché non confrontava in modo puntuale le argomentazioni della sentenza di appello e non indicava concretamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui fondare il dissenso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c)
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; censure meramente assertive, generiche o apodittiche non consentono il sindacato della Corte e determinano l'inammissibilità.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo concreto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La deduzione di travisamento del fatto o di insufficienza probatoria non è sufficiente se non è accompagnata da un'indicazione precisa dei passaggi motivazionali censurati e delle specifiche ragioni del preteso errore.
Come è indicizzato
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