Cassazione Penale, Sentenza n. 27141/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Parisi propose istanza di restituzione del termine ex art. 175, comma 2, c.p.p., avverso il decreto penale di condanna del 24/06/2017 (multa di 45.200,00 euro). Il GIP di Taranto rigettò l'istanza ritenendola tardiva e basandosi sulla notifica per giacenza avvenuta il 9/01/2019 e sulla conoscenza generica del decreto datata 6/11/2023 (nomina difensore). Il ricorrente denunciava: nullità della notifica perché eseguita in luogo in cui non era residente al momento; tardività errata del calcolo del termine (il termine decorre dall'effettiva conoscenza del fascicolo, non dalla conoscenza generica del decreto); mancata notifica al difensore di fiducia o al difensore d'ufficio (notificata invece a un professionista privo di mandato per quel procedimento) in violazione dell'art. 460 c.p.p.; infondatezza del reato per effetto di successiva pronuncia sulla legittimità dell'ammissione al gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di 30 giorni ex art. 175, comma 2, c.p.p. decorre dalla effettiva conoscenza del fascicolo (nel caso, il 20/11/2023, quando il difensore di fiducia estrasse copia), non da una conoscenza generica. Soprattutto ha concluso che la notifica del decreto penale del 24/06/2017 è nulla perché indirizzata a un avvocato che non risultava officiato per quel procedimento; in assenza di difensore di fiducia l'autorità doveva nominare un difensore d'ufficio e notificare a quest'ultimo, pena la nullità assoluta del decreto (richiamati artt. 460, 178 e 179 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP di Taranto per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, codice di procedura penale
Il termine di 30 giorni per chiedere la restituzione del termine decorre dalla effettiva conoscenza del provvedimento/fascicolo, non da una mera conoscenza generica; è necessaria la "sicura consapevolezza" e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento.
art. 460, comma 3, codice di procedura penale
Prevede la notifica del decreto penale al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato; se non c'è difensore di fiducia occorre nominare preventivamente il difensore d'ufficio e notificare a quest'ultimo.
artt. 178 e 179, codice di procedura penale
Le omissioni relative alla nomina/notifica del difensore in mancanza di difensore di fiducia configurano nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
art. 461, codice di procedura penale
Disciplina l'opposizione al decreto penale; la nomina/notifica corretta del difensore è necessaria perché questi possa proporre opposizione ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Il termine per la restituzione del termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. decorre dall'effettiva conoscenza del fascicolo/processo (attività processuale che consente di individuare senza equivoci il provvedimento), non dalla semplice consapevolezza che esiste un decreto penale.
- Se il decreto penale è notificato a un difensore che non risulta officiato per quel procedimento e non è stato nominato un difensore d'ufficio, la notifica è irregolare e la nullità è assoluta; il decreto è quindi impugnabile e annullabile in ogni stato del procedimento.
- In mancanza di difensore di fiducia l'autorità procedente ha l'obbligo di nominare preliminarmente il difensore d'ufficio e notificare a quest'ultimo il decreto penale, affinché possa esercitare il rimedio processuale (opposizione).
- La tutela della buona fede del condannato impone che i termini processuali partano da una conoscenza effettiva e precisa dell'atto e dei suoi estremi; attività difensiva concreta (es. estrazione copia del fascicolo) è indice di tale conoscenza.
- Quando si contesta la validità della notifica per assenza di mandato, la relativa nullità può assorbire altre doglianze connesse (es. eventuale insussistenza del reato), inducendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione degli atti all'autorità procedente.
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