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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24710/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce da una contestazione al rendiconto del curatore di un fallimento dichiarato nel 1999. La società fallita ha sostenuto che la curatela avesse gestito illegittimamente la liquidazione del compendio immobiliare, applicando in modo errato la disciplina sopravvenuta delle vendite fallimentari e, comunque, con ritardo rispetto al momento in cui essa sarebbe dovuta entrare in vigore. La ricorrente ha inoltre dedotto che gli immobili fossero stati venduti a prezzo vile o incongruo per effetto di stime errate, lamentando l’omessa considerazione di alcuni documenti e di offerte emerse nel corso degli esperimenti di vendita. Con il ricorso per cassazione ha articolato sette motivi: violazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 169/2007 e dell’art. 104-ter l.fall.; nullità della sentenza o motivazione apparente per contraddittorietà nell’affermare l’inapplicabilità del programma di liquidazione ma l’applicabilità della disciplina sulla liquidazione; omesso esame della tardiva applicazione della disciplina sopravvenuta; omesso esame di un parere pro veritate e delle contestazioni sulla stima; omesso esame del fatto decisivo relativo alle offerte presentate al primo esperimento di vendita; violazione delle norme sulla responsabilità del curatore per mala gestio; violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per colpa grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la soluzione della Corte d’appello sulla disciplina transitoria del d.lgs. n. 169/2007: le norme in tema di liquidazione dei beni e di vendite competitive si applicano anche alle procedure pendenti, mentre restano escluse le disposizioni meramente propedeutiche, come quelle sul programma di liquidazione. Ha poi reputato infondati o inammissibili i motivi relativi al preteso ritardo nell’applicazione della disciplina sopravvenuta e alla presunta sottovalutazione degli immobili, osservando che si trattava di censure dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 169/2007

    La disciplina transitoria delle vendite fallimentari si applica alle procedure concorsuali pendenti al 1° gennaio 2008; la norma deroga espressamente al principio generale di irretroattività del d.lgs. n. 5/2006 per quanto riguarda le disposizioni sulle vendite competitive e sulle forme di liquidazione dei beni.

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2006

    Costituisce il generale principio di irretroattività della disciplina concorsuale sopravvenuta, derogato solo nei limiti espressamente previsti dalla normativa transitoria successiva.

  • art. 107 l. fall.

    Le nuove disposizioni sulle vendite fallimentari si applicano anche alle procedure pendenti; è consentita la vendita secondo forme compatibili con il codice di procedura civile.

  • art. 104-ter l. fall.

    La disciplina del programma di liquidazione, pur collegata alla liquidazione dei beni, resta esclusa dall’operatività dello ius superveniens per le procedure pendenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate quanto alla disciplina transitoria e in parte inammissibili quando miravano a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sufficiente e non apparente, essendo comprensibile e dotata del minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato escluso quando la censura riguardava in realtà il cattivo apprezzamento delle prove o la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del curatore nella gestione della vendita, ma non ritenuto idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per invocare una responsabilità per inadempimento del curatore, ma la censura è stata respinta come volta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità aquiliana del curatore; la Corte ha però escluso la fondatezza della censura nei limiti devoluti.

  • art. 116 l.fall.

    Invocato dalla ricorrente quale parametro della responsabilità del curatore nella gestione della procedura; la doglianza è stata ritenuta inammissibile o assorbita perché diretta a contestare gli accertamenti di merito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave, che è valutazione di fatto non censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria delle procedure concorsuali va applicata secondo il tenore letterale della norma speciale: le disposizioni espressamente richiamate dal legislatore possono operare anche sulle procedure pendenti, mentre le norme meramente preparatorie o non menzionate restano soggette al principio generale di irretroattività.
  • Nelle controversie sulla gestione della liquidazione fallimentare, il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito, delle stime o delle prove documentali: la censura è ammissibile solo se investe un effettivo errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del nucleo minimo di intelligibilità; se la decisione espone, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento, il motivo è infondato.
  • La responsabilità del curatore per la gestione della vendita non può essere affermata in cassazione sulla base di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, occorrendo una specifica allegazione di condotte antigiuridiche e del nesso causale con il danno dedotto.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave rimesso al giudice di merito e, salvo vizi logici o giuridici specifici, non è sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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