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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Un ente pubblico economico aveva promosso esecuzione forzata nei confronti di due acquirenti di alcuni fondi venduti con patto di riservato dominio, rimasti inadempienti. Gli esecutati avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto perché una parte dei terreni sarebbe stata di natura demaniale, e avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché la litispendenza con un giudizio pendente davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici volto ad accertare la natura demaniale dei fondi. Il Tribunale di Taranto aveva sospeso il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della futura decisione del Commissario. L'ente procedente ha quindi proposto regolamento deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 295 c.p.c. per inesistenza di un vero rapporto di pregiudizialità e per appartenere al giudice ordinario la decisione sulla controversia tra privati, anche quando venga in rilievo la c.d. qualitas soli in via incidentale; con il secondo motivo ha censurato la sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza del giudizio pregiudicante, sostenendo che l'eventuale sospensione ex artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c. non richiede l'attesa della irrevocabilità della decisione pregiudiziale.

La decisione

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, hanno cassato l'ordinanza del Tribunale di Taranto che aveva disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e hanno rimesso le parti al giudice di merito anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto che il Commissario per gli usi civici sia competente ad accertare la qualità del suolo solo quando tale accertamento sia chiesto dal titolare o dall'utente del preteso diritto civico; se invece la questione sulla natura demaniale del fondo emerge soltanto in via incidentale, come eccezione sollevata per negare il diritto azionato in un rapporto tra privati, la giurisdizione resta al giudice ordinario e non è legittima la sospensione necessaria del processo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli esecutati.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è esclusa quando manca un vero rapporto di pregiudizialità stretto e quando la questione usata come pregiudiziale è solo incidentale rispetto alla controversia principale tra privati.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La Corte osserva, in via di principio, che l'incertezza del rapporto pregiudicato cessa con la pronuncia nel giudizio pregiudicante senza necessità di attendere il passaggio in giudicato, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme processuali da parte del tribunale.

  • art. 374 c.p.c.

    È richiamato per la possibile rimessione alle Sezioni unite della questione di giurisdizione.

  • art. 41 c.p.c.

    È richiamato come presupposto della conversione del regolamento di competenza in regolamento di giurisdizione.

  • art. 42 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza di sospensione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra privati, la questione sulla natura demaniale del fondo o sulla qualitas soli, se dedotta solo per negare il diritto azionato dalla controparte, è questione incidentale rimessa al giudice ordinario e non sposta la giurisdizione al Commissario per gli usi civici.
  • Il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha giurisdizione ad accertare la qualitas soli solo quando l'accertamento sia richiesto dal titolare o dall'utente del preteso diritto civico; in caso di accertamento incidentale, la giurisdizione resta ordinaria.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un rapporto di pregiudizialità stretto ed effettivo; se la questione asseritamente pregiudicante è solo incidentale o non incide sulla decisione della causa principale, la sospensione è illegittima.
  • Quando un giudice civile sospende il processo in ragione di una questione ritenuta riservata a un diverso giudice, l'impugnazione della sospensione può investire in concreto il profilo della giurisdizione e il regolamento di competenza può convertirsi in regolamento di giurisdizione, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveGiurisdizioneCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civileInternazionale privato
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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