Cassazione Penale, Ordinanza n. 28927/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, ritenendo infondata la censura sulla motivazione della sentenza di appello. La Corte ha inoltre richiamato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/02/2025. Il motivo dedotto attacca la motivazione della decisione di merito, denunciando asseriti difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata è esistente, lineare, coerente e sorretta da esauriente disamina del compendio processuale. In particolare, la Corte d'appello aveva evidenziato che l'esibizione del documento era successiva alla consumazione del reato, il quale consisteva nell'usare violenza nei confronti di pubblici ufficiali al fine di impedire il compimento di un atto del loro ufficio.
Norme richiamate
Richiamato per le conseguenze processuali derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto quando la motivazione della sentenza impugnata risulta comunque esistente, coerente e logicamente articolata, senza reali contraddizioni o illogicità manifeste.
- Quando la sentenza di merito spiega in modo esauriente il percorso argomentativo e i dati processuali, la censura di difetto di motivazione non può fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, trovano applicazione le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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