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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10831/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava dalla tassazione della previdenza integrativa aziendale "Fondenel". Il contribuente aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, secondo quanto emerge dal testo, aveva già deciso la lite in materia tributaria. La CTR aveva rigettato il ricorso per revocazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, i successori del ricorrente depositavano atto di costituzione, dando conto del decesso del contribuente e della loro qualità di eredi universali. Poco prima dell’adunanza, la difesa dei contribuenti depositava atto di rinuncia al ricorso, accettata dall’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla difesa dei ricorrenti e accettata dall’Avvocatura dello Stato, verificando altresì la validità della procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la definizione è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta validamente depositata e accettata, comporta l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione e, in quanto eccezionale e sanzionatoria, è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto la previsione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativa all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata dal difensore munito di valida procura speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • L’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando così convenuto tra le parti o disposto dalla Corte in base agli atti.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo nei casi espressamente previsti di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come quella sull’ulteriore contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi testualmente contemplati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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