Cassazione Penale, Ordinanza n. 26832/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È rimasta quindi ferma la decisione di merito di condanna, comprensiva dell'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 10, c.p., del diniego delle attenuanti generiche, del riconoscimento della recidiva e del trattamento sanzionatorio irrogato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa, censurando: 1) la ritenuta sussistenza dell'aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 10, c.p., sostenendo che il motivo di appello fosse stato mal valutato e che l'aggravante non fosse configurabile; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) il riconoscimento della recidiva; 4) la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati o, per il primo, non specificamente formulati in sede di legittimità, osservando che l'autore della truffa aveva fatto leva sulla qualità di sacerdote della persona offesa proprio per realizzare l'azione criminosa, che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente, che la recidiva era stata motivatamente valorizzata in base alla progressiva pericolosità e alla reiterazione delle condotte, e che la pena era congruamente motivata alla luce delle aggravanti e dei precedenti specifici.
Norme richiamate
contro e non solo ai danni di un ministro di culto
L'aggravante richiede una lettura oggettivizzante: la qualità di ministro di culto della persona offesa deve aver determinato o concorso a determinare l'azione aggressiva dell'agente.
È il parametro richiamato per la valutazione concreta della pena e della recidiva, non potendo la motivazione limitarsi a formule stereotipate se la pena non eccede in modo marcato la media edittale.
Non citato direttamente come norma applicata; il testo non consente di ricavarne un ruolo decisivo.
Massime di principio
- L'aggravante prevista per il fatto commesso contro un ministro di culto non opera per il solo dato soggettivo della qualità della vittima, ma quando tale qualità abbia concretamente inciso sulla scelta o sull'azione del reo, orientando la condotta aggressiva.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza effettiva critica argomentata, dei motivi già dedotti in appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo tacitamente superare gli altri elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando la motivazione dia conto, in concreto, della continuità tra precedenti condotte e fatto per cui si procede, della progressiva pericolosità e della persistente inclinazione a delinquere.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando, fuori dai casi di forte scostamento dalla media edittale, il giudice richiami la gravità del reato, le aggravanti e i precedenti specifici, senza necessità di una quantificazione analitica minuto per minuto.
Come è indicizzato
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