Cassazione Penale, Sentenza n. 47147/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione di legge/inosservanza di norma processuale per effetti della riqualificazione del reato in minaccia grave (art. 612, comma 2) e per l'omessa informazione alle persone offese circa la facoltà di querela già in primo grado, con conseguente decorrenza del termine; deduceva altresì l'irretroattività dell'art. 623-ter cod. pen. per principio del favor rei; 2) violazione di legge per l'erronea applicazione della recidiva, sostenendo di essere incensurata e che l'aggravante non le fosse stata correttamente contestata; 3) vizio di responsabilità per contestare la qualificazione della condotta come minaccia grave sia sotto il profilo soggettivo (presunta reazione per difesa del marito) sia sotto quello oggettivo (genericità della minaccia).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che, dopo la modifica legislativa (d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36), la procedibilità per la minaccia grave è in linea di principio a querela ma l'art. 623-ter prevede la procedibilità d'ufficio quando ricorrono circostanze ad effetto speciale; inoltre l'art. 12 transitorio del decreto stabilisce che il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata, e il rispetto del termine è risultato incontestato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'aggravante della recidiva era contestata e la Campanella risultava gravata da due precedenti definitivi (2014 e 2015), idonei a costituire recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il terzo motivo è stato considerato una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, che è riservata al giudice del merito; la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'affermazione della responsabilità e l'assenza della scriminante. Conseguentemente la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Casa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (secondo comma)
La disposizione disciplina la minaccia grave; dopo il d.lgs. n. 36/2018 la procedibilità è in linea di principio a querela di parte, ma resta derogata quando ricorrono circostanze ad effetto speciale
Introdotto dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36: stabilisce che per i fatti di cui all'art. 612, se la minaccia è grave e sussistono circostanze ad effetto speciale (aggravanti), si procede d'ufficio; applicabile anche ai procedimenti pendenti secondo la disciplina transitoria
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12 (norma transitoria)
Per i reati divenuti perseguibili a querela dalle nuove disposizioni commessi prima dell'entrata in vigore, se il procedimento è pendente il PM o il giudice devono informare la persona offesa della facoltà di querela; il termine decorre dal giorno dell'informazione
principio del favor rei (principio generale)
Non consente l'applicazione selettiva di parti della disciplina ante e post riforma: la valutazione deve essere complessiva della nuova normativa e non è legittimo applicare simultaneamente regimi incompatibili per ottenere il maggiore vantaggio per l'imputato
Massime di principio
- Se durante il procedimento il fatto viene riqualificato in un reato ora perseguibile a querela, il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui la persona offesa viene effettivamente informata, conformemente alla norma transitoria; pertanto è essenziale documentare la data e la modalità di tale comunicazione
- La presenza di circostanze ad effetto speciale (es. recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) può rendere procedibile d'ufficio una fattispecie altrimenti procedibile a querela (art. 623-ter); nelle difese occorre dunque contestare sia l'esistenza sia la corretta contestazione formale dell'aggravante
- La recidiva va provata con precedenti definitivi: la sua contestazione è possibile ma richiede di dimostrare l'inesistenza o l'irrilevanza dei precedenti; l'indicazione dell'aggravante in calce all'imputazione può essere valida se complessivamente riferibile agli imputati considerati
- I giudizi di merito sulla valutazione della prova (attendibilità dei testimoni, scelta delle fonti probatorie) sono rimessi al giudice del merito e la Cassazione sindaca solo vizi logici, manifesta illogicità o contraddittorietà: evitare di prospettare in cassazione semplici riconsiderazioni fattuali
- In fase difensiva, quando si prospetta la riformulazione del capo d'imputazione o vi sono modifiche legislative in corso, è utile sollecitare formalmente l'informazione alle persone offese e conservare traccia delle comunicazioni per evitare decorrenze sfavorevoli dei termini
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →