Sentenza n. 5134/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 392/2024 pronunciata in data 21.02.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 6184/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità e condannato il Ministero all’erogazione dei relativi buoni
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 392/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto anche in relazione all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il TAR ha rilevato che il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, non era parte del giudizio di ottemperanza; pertanto, la richiesta di esecuzione è stata considerata soltanto con riferimento alla posizione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, rilevando inoltre che il Ministero non aveva dimostrato di avere eseguito il giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con esclusione della parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, poiché il difensore antistatario era titolare di un autonomo titolo di credito e non aveva proposto il ricorso. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che intervenisse in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esperibilità dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione per obbligazioni pecuniarie presuppone l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall’amministrazione, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e adottare contestualmente misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando l’amministrazione non abbia dato prova dell’adempimento del giudicato; il commissario può essere attivato dalla parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e la comunicazione della persistente inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non può essere ordinata l’esecuzione della parte del titolo relativa alle spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, quando quest’ultimo non abbia proposto il ricorso, poiché il difensore è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello dell’assistito.
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