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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34711/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato la nullità dell'ordine di sgombero dell'immobile e la nullità dell'ordine di demolizione nella parte eccedente le opere per le quali era stato emesso il decreto penale di condanna. Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 31 DPR 380/2001 e art. 7 legge 47/1985) e contestava la valutazione tecnica del giudice dell'esecuzione, sostenendo, sulla base della consulenza del proprio tecnico, che non fosse possibile demolire soltanto le opere indicate nel decreto penale senza compromettere la staticità dell'immobile, specie in zona sismica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, il quale, alla luce di una perizia d'ufficio e di sopralluoghi, aveva accertato che le opere abusive costituivano un "volume secondario facilmente separabile" dal corpo principale e che la demolizione parziale era tecnicamente possibile senza pregiudizio statico. Il ricorso del pubblico ministero è stato considerato privo della necessaria specificità: esso si è limitato a richiamare la consulenza del proprio tecnico senza confutare puntualmente le ragioni tecniche poste a fondamento dell'ordinanza impugnata né a dimostrare la violazione di norme richiamate.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione avverso ordinanze; qui utilizzata per inquadrare il motivo di ricorso e la necessità di specificità delle censure.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31

    Richiamato dal ricorrente come base normativa relativa a interventi edilizi e sanatorie; la Corte non ha ritenuto provata una violazione di questa norma perché la decisione si è fondata su accertamenti tecnici sulla scindibilità delle opere.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 34, comma 2

    Citato nella sentenza rescindente: la Corte ha distinto i casi di difformità totale e i limiti della cosiddetta 'fiscalizzazione' dell'abuso; ha chiarito quando la demolizione deve comprendere tutti gli interventi che hanno determinato una variazione sostanziale della cubatura.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44

    Norma penale richiamata nel decreto penale di condanna per l'abuso edilizio; ha definito il contenuto del titolo esecutivo relativo alla demolizione delle opere indicate.

  • Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - art. 7

    Richiamata dal ricorrente nella prospettazione normativa; la Corte non ha rilevato violazioni specificamente argomentate rispetto a questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma menzionata in ordine alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità; qui la Corte osserva che, non essendo parte privata a proporre il ricorso, non si applicano le statuizioni previste da tale articolo.

Massime di principio

  • Quando il titolo esecutivo (es. decreto penale di condanna) indica opere precise da demolire, il giudice dell'esecuzione deve valutare tecnicamente la possibilità di demolire solo quelle opere; se una perizia tecnica accerta che le opere sono separabili e la demolizione non pregiudica la staticità, l'ordine di demolizione può essere limitato a quanto indicato nel titolo.
  • Se la difformità è di tipo 'totale' o comporta un organismo edilizio autonomamente utilizzabile che altera sostanzialmente la cubatura, il giudice può ordinare la demolizione di tutti gli interventi che hanno determinato tale situazione; in caso contrario la demolizione va limitata alle opere che hanno concretamente determinato la difformità.
  • Il pubblico ministero che impugna un provvedimento deve formulare censure specifiche e confrontarsi con le ragioni tecniche e giuridiche poste a fondamento dell'ordinanza; il mero richiamo alla consulenza di parte senza elementi di confronto non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla Corte di cassazione.
  • La valutazione tecnica (perizia e sopralluoghi) ha rilevanza centrale nelle decisioni sull'esecuzione delle demolizioni: ove emerga la scindibilità e l'assenza di rischio per la staticità, prevale la soluzione limitativa della demolizione rispetto a provvedimenti generici di sgombero o demolizione dell'intero immobile.
  • In sede di esecuzione, l'ordine di sgombero o demolizione non può estendersi oltre quanto concretamente disposto nel capo di imputazione/titolo esecutivo, salvo che sia dimostrata la necessità di intervenire su ulteriori parti per l'integrità strutturale o per la rimozione della difformità complessiva.

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