Ordinanza n. 3336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di primo grado, nell’ambito della controversia sulle concessioni e sull’occupazione temporanea delle spiagge
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a precisare che essi riguardano la controversia definita dalla sentenza di primo grado e che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare. La domanda cautelare è stata valutata anche alla luce degli interessi pubblici e privati coinvolti nella gestione transitoria delle spiagge, nonché delle sopravvenute deliberazione di giunta comunale e determinazioni dirigenziali che hanno disciplinato l’occupazione temporanea nelle more delle procedure di affidamento delle concessioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere autonomamente la sentenza appellata né anticipare una decisione sulla fondatezza dell’appello. Ha rilevato che i motivi d’appello richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito. Ha inoltre ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica, considerando che, nelle more, gli interessi coinvolti risultano interinalmente garantiti dagli atti sopravvenuti del Comune, i quali consentono un’occupazione o gestione temporanea, precaria e soggetta a condizioni pubblicistiche, escludendo proroghe generalizzate delle concessioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite. È stata disposta la fissazione dell’udienza di merito nel primo trimestre del 2027.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione processuale relativa all’appello cautelare.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del giudizio, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando i motivi d’appello richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice d’appello può evitare una valutazione anticipata della fondatezza dell’impugnazione e tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La tutela cautelare può essere assicurata anche considerando sopravvenienze provvedimentali dell’amministrazione che disciplinino transitoriamente la situazione controversa, purché tali misure garantiscano gli interessi coinvolti senza introdurre proroghe generalizzate e configurino la permanenza dei privati come occupazione o gestione temporanea, precaria e sottoposta a condizioni pubblicistiche.
- La concessione della tutela cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi d’appello né una riforma della sentenza impugnata.
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