Cassazione Penale, Sentenza n. 50706/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per la contravvenzione prevista dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., per avere, quale amministratore unico dell'ATER, omesso di rimuovere il pericolo per le persone derivante dal grave degrado e dalla rovina di un immobile di Sulmona accertato in data 21/05/2018. In primo grado la condanna è stata motivata sull'omessa rimozione del pericolo. Con il ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: la ricorrente, nominata il 17/06/2013 e cessata dall'incarico l'08/08/2018, aveva chiesto fondi alla Regione per la ristrutturazione dell'immobile, l'accesso era stato comunque interdetto, non vi era concreta possibilità di eseguire i lavori per mancanza di risorse e nel verbale del sopralluogo non era indicato un pericolo concreto; interventi più incisivi furono adottati solo dal commissario straordinario dell'ATER nel giugno 2019.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto fondata anche la doglianza difensiva circa la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della concreta impossibilità per la ricorrente di eseguire i lavori in assenza di risorse economiche. Sul punto però la decisione è stata determinata dalla prescrizione: il reato, qualificato come permanente, è cessato quando la ricorrente ha cessato dalla carica l'08/08/2018 (da quel momento non aveva più disponibilità dell'immobile né potere di intervento) e, considerato il termine quinquennale di prescrizione per le contravvenzioni previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., la prescrizione è maturata l'08/08/2023, imponendo l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 677, comma terzo, cod. pen.
Contravvenzione per omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina; reato a condotta omissiva e di natura permanente finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato.
art. 157, comma primo, cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione per le contravvenzioni; nella specie rilevante il termine quinquennale.
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Rilevante per il computo della prescrizione in relazione alla cessazione della permanenza del reato; la prescrizione decorre fino alla cessazione della situazione antigiuridica.
Cass. Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018 (Moriconi)
Giurisprudenza richiamata sul principio che il reato permanente si considera consumato quando il pericolo cessa per fatto dell'obbligato o per altra causa, o, se la condotta si protrae durante il procedimento, con la pronuncia di primo grado.
Massime di principio
- I reati omissivi permanenti (es. omissione di lavori in edifici che minacciano rovina) perdurano fino alla cessazione del pericolo: la responsabilità non si estingue automaticamente con il passare del tempo se il pericolo persiste.
- La prescrizione per le contravvenzioni è di cinque anni; per valutare la maturazione della prescrizione in reati permanenti occorre individuare con precisione la data di cessazione della condotta omissiva.
- La cessazione della carica o della disponibilità dell'immobile da parte dell'obbligato può determinare la fine della permanenza del reato se da quel momento l'agente non ha più il potere di intervenire.
- Se il giudice di merito non valuta adeguatamente l'impossibilità oggettiva di eseguire gli interventi (per esempio per mancanza di finanziamenti), quella carenza può essere rilevante ai fini dell'imputabilità e deve essere espressamente motivata.
- Quando la prescrizione è maturata, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio; questioni di merito rimangono eventualmente rilevanti solo se la prescrizione non fosse intervenuta.
- In situazioni analoghe è importante conservare e provare tempestivamente le richieste di finanziamento, i divieti di accesso e gli atti amministrativi che dimostrino l'impossibilità di intervenire, perché incidono sia sulla responsabilità sia sul calcolo della prescrizione.
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