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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14893/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sostenendo che le minacce e le condotte violente dei fratelli Turboli avrebbero costretto l'imputato a commettere la truffa ai danni di De Dominicis; la difesa allega elementi probatori tratti da altro procedimento a sostegno della situazione di pericolo. (2) vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.), con richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censura per il mancato rispetto del minimo edittale, denunciando che i giudici si sono basati solo sui precedenti specifici senza considerare elementi di sofferenza psicofisica e il clima di minaccia prodotto dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e reiterativi. Sul primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: lo stato di necessità non è provato perché non sussisteva un pericolo attuale e inevitabile, il pericolo sarebbe stato in parte volontariamente causato dall'imputato per i rapporti intrattenuti con gli autori delle minacce e le modalità della condotta (piani e incontri per la truffa) non sono compatibili con una situazione concitata di necessità. Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e non contraddittoria. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna liquidazione delle spese di legittimità alla parte civile per la fase di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata come base formale dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata dalla difesa per censurare violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 54 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 54 richiedendo un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile; ha escluso l'esimente perché il pericolo non risultava attuale e l'imputato aveva volontariamente intrattenuto rapporti che avevano determinato il rischio

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione delle attenuanti è questione di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata in modo non contraddittorio

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati a proposito della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e della graduazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione quando la motivazione è logica e aderente ai criteri di legge

Massime di principio

  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale e inevitabile per la persona, non volontariamente provocato dall'interessato; se il pericolo deriva da rapporti o condotte volontarie dell'imputato, l'esimente difficilmente opera
  • Condotte criminali pianificate o realizzate con modalità dilazionate e organizzate (più incontri, elaborazione del raggiro) sono incompatibili con la nozione di 'atto necessitato' derivante da una situazione concitata ed urgente
  • La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è rimessa al giudice di merito; in Cassazione si sindaca soltanto l'eventuale illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione
  • I motivi già sviluppati in appello e risolti in modo esaustivo dai giudici di merito, se riproposti in Cassazione senza nuovi elementi, rendono il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile
  • In sede di legittimità, la parte civile che non fornisce apporto specifico alla trattazione non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali per quella fase

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