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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21051/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma/conferma della decisione di primo grado, aveva assolto per alcuni capi di imputazione e condannato per la residua ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di un anno, sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, valorizzando i precedenti penali dell'imputato senza adeguata motivazione sulla concreta idoneità della pena sostitutiva e sulla sua finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice del merito non può limitarsi a richiamare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve spiegare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea a perseguire la finalità rieducativa. Nel caso concreto, tale onere motivazionale era stato ritenuto adempiuto dalla Corte di appello, che aveva escluso la sostituibilità della pena con il lavoro di pubblica utilità in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e del conseguente rischio di inosservanza delle prescrizioni. A seguito dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione applicata per la riqualificazione dei fatti e per la condanna residua per reato in materia di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per ribadire che, in caso di inammissibilità non escludibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il diniego della sostituzione non è sorretto da una motivazione sufficiente se il giudice si limita a richiamare la gravità del fatto e la pericolosità del condannato: occorre una valutazione prognostica specifica sull'inidoneità della pena sostitutiva a realizzare la finalità rieducativa.
  • La presenza di numerosi precedenti penali può legittimare il diniego della sostituzione della pena detentiva quando il giudice spieghi che tali elementi rendono verosimile l'inosservanza delle prescrizioni connesse alla misura sostitutiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili anche solo potenzialmente a colpa del ricorrente, seguono ex lege le spese processuali e la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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