Cassazione Penale, Sentenza n. 9465/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere applicata a Patania per omicidio, porto e detenzione di armi e ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 293 comma 3 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: omissione della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza e dell'impossibilita per il difensore di accedere e ottenere copie della richiesta del PM e degli atti prodotti, con conseguente compressione del diritto di difesa, aggravata dalla breve distanza temporale tra avviso e interrogatorio, dall'espletamento dell'interrogatorio per rogatoria e dall'inerzia dell'ufficio rispetto a una successiva richiesta di accesso agli atti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza non determina la nullità dell'interrogatorio di garanzia, salvo che il difensore non abbia effettivamente avuto la disponibilità degli atti nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza. La funzione dell'avviso di deposito è stata qualificata come funzionale principalmente al riesame e alla decorrenza del termine per impugnare, e non come condizione necessaria per l'accesso agli atti. Sulla ristrettezza dei termini tra avviso e interrogatorio la Corte ha effettuato una valutazione concreta e ha ritenuto che due giorni di preavviso e la raggiungibilità della sede non abbiano impedito l'esercizio del mandato difensivo, anche in assenza di istanza di differimento. L'interrogatorio per rogatoria ha chiarito che gli atti erano disponibili presso l'autorità rogante. La presunta inerzia successiva dell'ufficio circa la richiesta di accesso agli atti non poteva incidere retroattivamente sull'atto già espletato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il provvedimento rimanda alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa.
Norme richiamate
La notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza è funzionale al riesame e alla determinazione della decorrenza del termine di impugnazione; la sua omissione non preclude l'accesso del difensore agli atti e non determina di per sé la perdita di efficacia del provvedimento.
La censura di nullità basata sull'omessa notifica va valutata secondo i requisiti di fattispecie che determinano nullità: in concreto la Corte ha ritenuto che la mancata notifica non integri la nullità dell'interrogatorio se il difensore ha comunque potuto esercitare il mandato e gli atti erano disponibili presso la cancelleria competente.
art. 94 primo comma-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in senso procedurale per gli obblighi di comunicazione connessi allo stato detentivo dell'indagato; il provvedimento dispone l'applicazione degli obblighi comunicativi alla cancelleria.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, di per sé, non annulla l'interrogatorio di garanzia: la nullità sussiste solo se al difensore è stata impedita la disponibilità effettiva degli atti nella cancelleria competente.
- La notifica dell'avviso di deposito ha una funzione principalmente procedurale relativa al riesame e all'avvio del termine di impugnazione, non una funzione esclusiva di garanzia per l'accesso immediato agli atti.
- La valutazione della lesione del diritto di difesa per brevità dei termini tra avviso e atto va compiuta concretamente: si considerano la distanza, i mezzi di collegamento, la possibilità di nominare sostituti e l'eventuale istanza motivata di differimento; l'assenza di tale istanza è un elemento rilevante.
- Se l'interrogatorio è rogatorio, è ragionevole ritenere che gli atti siano disponibili presso l'autorità rogante e che l'avviso contenga indicazioni sufficienti sul luogo di consultazione.
- Eventuali ritardi o inerzie nella successiva consegna o accesso agli atti non possono incidere retroattivamente sulla regolarità di un interrogatorio già espletato, salvo che emergano concrete impossibilità preventive all'esercizio della difesa.
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