Cassazione Penale, Sentenza n. 12919/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione: si censura l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello circa le doglianze sollevate in appello relative all'inutilizzabilità della prova fondante la condanna (in particolare l'individuazione fotografica), con la conseguenza che tale omissione avrebbe impedito di pronunciare un'assoluzione con formula piena che avrebbe reso inefficace la sanzione accessoria del DASPO.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge: il ricorrente non ha indicato contraddizioni logiche o vizi di inferenza nella motivazione ma si è limitato a criticare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione per relationem delle valutazioni del Tribunale, fondata su riprese video, fotogrammi, individuazione fotografica della persona offesa e comunicazione della questura che aveva identificato Sembiante tra i responsabili. Per tali ragioni la Corte ha escluso la possibilità di un'assoluzione più favorevole e ha confermato che il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma che riconosce la partecipazione a reato in concorso; la Corte ha ritenuto che la prova raccolta fosse idonea a delineare il concorso di Sembiante nella condotta contestata.
art. 6-bis, comma 2, legge 401/1989
Norma sostanziale relativa al fatto contestato (condotta violenta e accesso in area riservata durante manifestazione sportiva); la Corte ha accettato che i fatti ascritti rientrassero nel novero delle fattispecie previste da questa disposizione in combinato con il concorso di persone.
art. 23, comma 8, dl. 137/2020
Richiamato come disposizione procedurale in base alla quale il ricorso è stato definito; indicazione che la definizione del ricorso è avvenuta secondo la disciplina emergenziale/ordinamentale richiamata.
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando il ricorrente non formula motivazioni effettive di illegittimità (contraddizione logica, irrazionalità, errore di diritto) ma si limita a criticare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Le decisioni del giudice di appello possono essere espresse per relationem richiamando la motivazione del primo grado, purché quest'ultima contenga una valutazione sufficientemente motivata degli elementi probatori (video, fotogrammi, individuazioni fotografiche, atti di polizia giudiziaria).
- L'identificazione fotografica e le riprese video, se adeguatamente documentate e descritte nella motivazione, costituiscono prova idonea a fondare la responsabilità; per contestarne l'utilizzabilità è necessario dedurre e dimostrare specifici vizi (es. suggestività, mancanza di catena di custodia, contraddizioni evidenti) e non semplicemente affermarne l'inaffidabilità.
- La prescrizione estingue il reato ma non equivale a una pronuncia di innocenza; se l'obiettivo è ottenere l'inefficacia di sanzioni accessorie (es. DASPO) occorre mirare all'assoluzione con formula piena e proporre argomentazioni processuali e di merito idonee a tale risultato.
- In sede di cassazione è essenziale indicare con precisione i vizi di diritto o di motivazione ammessi dalla legge: argomentazioni di merito o richieste di rivalutazione delle prove sono, di regola, improprie e determinano l'inammissibilità del ricorso.
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