Cassazione Penale, Sentenza n. 3036/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il giudice si è discostato dall'accordo sulla pena senza ravvisarne l'incongruità e senza motivazione idonea. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Brindisi, in diversa persona fisica, affinché decida nuovamente sulla richiesta congiunta delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava che, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero e nonostante il Tribunale avesse nella sentenza stesso dichiarato la congruità della pena concordata, il giudice si è discostato dall'accordo applicando una pena diversa da quella pattuita. Tale discrepanza tra la pena concordata e la pena inflitta è stata ritenuta motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La norma consente il ricorso per cassazione quando il giudice si discosta dall'accordo sulla pena: nel caso esaminato la Corte ha applicato questa previsione per annullare la sentenza che non ha rispettato l'accordo senza motivare l'incongruità della pena.
artt. 438, 533, 535 cod. proc. pen.
Gli articoli regolano le modalità di pronunciamento del giudice (tra cui il giudizio sull'accordo e la determinazione della pena). Sono richiamati perché il Tribunale ha emesso la pronuncia ai sensi di tali norme ma si è comunque discostato dall'accordo senza adeguata motivazione.
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo
Precedenti che confermano il principio secondo cui lo scostamento dall'accordo sulla pena da parte del giudice impone annullamento e rinvio perché la decisione sulla congruità della pena concordata debba essere adeguatamente motivata o, in mancanza, debba essere rispettato l'accordo.
Massime di principio
- Se il giudice si discosta dalla pena concordata tra imputato e pubblico ministero, la sentenza è annullabile in cassazione a meno che il giudice non abbia dichiarato e motivato l'incongruità della pena pattuita.
- Il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, è ammesso per profili attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena: dunque le parti devono concentrare i motivi su questi profili quando vi è uno scostamento dall'accordo.
- In caso di annullamento per violazione dell'accordo sulla pena, la Corte rinvia il giudizio al medesimo giudice a meno che non disponga il rinvio a diverso magistrato (diversa persona fisica) affinché si eviti che lo stesso collegio confermi l'errore formale.
- Per prevenire tale rischio, è importante che nell'udienza di patteggiamento i termini dell'accordo siano verbalizzati chiaramente e che il giudice, qualora intenda discostarsene, dichiari espressamente e motivi l'incongruità della pena pattuita.
- La difesa può impugnare tempestivamente la discrepanza tra pena concordata e pena inflitta: l'assenza di motivazione del giudice sulla variazione costituisce profilo efficace di impugnazione.
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