Cassazione Penale, Sentenza n. 44638/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla liquidazione degli onorari della parte civile: si censura che l'ordinanza avrebbe incluso voci relative ad attività difensive non effettivamente svolte (la querela sarebbe stata presentata oralmente da Zaccheri Lorenzo e non redatta dal difensore) e che sarebbero state liquidate spese per la fase decisionale nonostante la parte civile non potesse partecipare per effetto dell'accordo per l'applicazione della pena tra imputato e pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione del giudice del rinvio, che ha fatto riferimento alla nota spese e ai valori fissati per le varie voci, giustificando la liquidazione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione ai plurimi atti riconducibili a ciascuna fase. La Corte ha inoltre affermato che, in tema di patteggiamento, è legittimo liquidare un compenso anche per la fase decisionale quando la parte civile si sia costituita prima dell'accordo per l'applicazione della pena. Seguono condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa ex articolo 444; la Corte richiama il riferimento procedurale anche se il gravame riguarda la quantificazione degli onorari liquidati in sede di rinvio.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 10555 dell'11/11/2022, Rv. 284423)
Principio secondo cui, in caso di patteggiamento, è legittima la liquidazione di un compenso per la fase decisionale a favore della parte civile quando la costituzione in giudizio sia intervenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena; non rileva l'assenza di attività specifiche svolte in udienza da parte del difensore.
Massime di principio
- La liquidazione degli onorari della parte civile si fonda sulla nota spese e sui valori tariffari delle singole voci; il giudice può liquidare importi per più fasi anche se non tutte le attività sono descrittamente svolte, purché la motivazione sia congrua.
- In presenza di un patteggiamento, la parte civile può ricevere compenso anche per la fase decisionale se si è costituita prima dell'accordo tra imputato e pubblico ministero; la mera assenza di attività specifiche in udienza non esclude la liquidazione.
- Per contestare con successo la liquidazione bisogna dimostrare in modo preciso e documentato l'assenza totale dell'attività per le voci liquidate o l'erronea applicazione dei criteri di valutazione; eccezioni generiche di illogicità sono difficilmente accolte.
- Chi intende tutelare gli interessi economici della parte civile rispetto alle liquidazioni dovrebbe curare la tempestiva costituzione in giudizio e mantenere documentazione dettagliata delle attività effettivamente svolte dal difensore.
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