Cassazione Penale, Sentenza n. 26224/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale per eccessiva pericolosità sociale. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.), lamentando che il Tribunale non aveva deciso sull'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal difensore (PEC dell'11/10/2023) e aveva quindi statuto in assenza del difensore di fiducia
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'istanza di rinvio, pur proponibile nel procedimento di sorveglianza (art. 420-ter, comma 5 c.p.p.), era stata materialmente inserita nel fascicolo solo dopo la chiusura dell'udienza (scaricata il 19/10/2023 alle ore 17) e che, dall'esame del contenuto, mancavano gli elementi richiesti dalle Sezioni Unite (sent. n. 4909/2014) per configurare un legittimo impedimento: non vi era una specifica indicazione delle ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore nell'altro processo, né la rappresentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Pertanto la richiesta di rinvio non costituiva impedimento legittimo e il rigetto era corretto anche sostanzialmente, nonostante la motivazione del Tribunale non avesse esaminato il contenuto scritto della richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava violazione delle norme sul vizio di motivazione e su specifiche modalità decisorie; la Corte però valuta che, anche se la motivazione del giudice a quo non è perfetta, può esaminare la correttezza sostanziale della decisione e dichiarare il ricorso infondato
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Applicabile anche nel procedimento di sorveglianza: il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale dà luogo a causa di rinvio purché tempestivamente documentato e motivato
Rilevata in relazione alla possibilità di avvalersi di un sostituto; il difensore deve rappresentare l'impossibilità di sostituzione se chiede il rinvio per legittimo impedimento
Sezioni Unite, sent. n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio
La Corte ha richiamato questi criteri come condizioni cumulative per riconoscere il legittimo impedimento; nel caso esaminato il difensore non ha soddisfatto la seconda, terza e quarta condizione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019 e altre citate)
qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice 'a quo' e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo 'a posteriori'.
La Cassazione può esaminare la legittimità sostanziale della decisione anche quando la motivazione di merito sia carente o inesatta, accedendo agli atti per valutare se la decisione sia in diritto corretta
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammessa ma va documentata e motivata tempestivamente secondo i criteri delle Sezioni Unite (prospettazione immediata, specificazione dell'essenzialità della presenza, assenza di codifensore, impossibilità di sostituzione).
- Una richiesta di rinvio trasmessa ma materialmente acquisita al fascicolo dopo la conclusione dell'udienza può essere considerata tardiva; il giudice può ritenere non sussistente l'impedimento se mancano elementi che giustifichino l'assoluta necessità della presenza del difensore.
- Se il giudice di merito motiva in modo incompleto o omette di menzionare un atto, la Corte di Cassazione può comunque valutare la correttezza sostanziale della decisione esaminando gli atti e ritenendo irrilevante la carenza motivazionale se la decisione è comunque fondata nel merito.
- Per ottenere il rinvio per concomitante impegno professionale, il difensore dovrebbe indicare nel dettaglio l'oggetto e l'urgenza dell'altro procedimento e spiegare perché non è possibile nominare un sostituto; la mera allegazione del decreto di fissazione non è di per sé sufficiente.
- In valutazioni sulle misure alternative (es. affidamento in prova) la gravità dei precedenti, i procedimenti pendenti e il comportamento recente (es. condotte violente nel 2023) costituiscono elementi decisivi per escludere la misura alternativa per pericolosità sociale.
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