Cassazione Penale, Sentenza n. 7210/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (termine di 45 giorni scaduto) e per carenza di specificità dei motivi; ha pertanto ritenuto non rilevabile la prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per bancarotta semplice relativa alla società Eirene s.r.l. Il ricorrente denunciava: (1) vizio di motivazione e insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo di aver contribuito al salvataggio con versamenti per euro 800.000 e di aver cercato il rifinanziamento e il sostegno sindacale; (2) estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che il termine fosse decorso il 19/09/2021. Il ricorso è stato dichiarato tardivo (termine di 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione) e, in ogni caso, i motivi sono ritenuti non specifici o infondati: il primo perché reiterativo e non confrontato con la motivazione della Corte che ha dimostrato l'impossibilità concreta di recupero dell'azienda (patrimonio netto negativo, assenza di beni e proseguire attività impraticabile già dal 2008); il secondo perché la prescrizione, ove maturata dopo la sentenza impugnata, non può essere rilevata se il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni
Stabilisce il termine di impugnazione (45 giorni) quando la motivazione è fissata oltre 15 giorni; nel caso in esame il termine è decorso dal deposito della motivazione e il ricorso è stato proposto tardivamente
Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; in particolare consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (più sentenze richiamate)
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000; Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005; Sez. U., 12602 del 17/12/2015; Sez. U., n. 15 del 30/06/1999; Sez. U., n. 21 del 11/11/1994
Consolidato orientamento secondo cui un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della fase di impugnazione: determina formazione del giudicato e impedisce al giudice dell'impugnazione di rilevare cause di estinzione del reato sopravvenute dopo la sentenza impugnata (ad es. prescrizione maturata successivamente)
Massime di principio
- I termini di impugnazione vanno calcolati con attenzione: quando il giudice fissa per la motivazione un termine superiore a 15 giorni, il termine per proporre ricorso è di 45 giorni decorrenti dal deposito della motivazione (salvo eccezioni sul deposito tardivo). Ricorsi depositati oltre tale termine sono inammissibili.
- Motivi generici o meramente reiterativi dei motivi di gravame sono facilmente dichiarati inammissibili: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e indicare punti di diritto o fatti particolari che giustifichino la cassazione.
- Se il ricorso è inammissibile, non si apre la fase di impugnazione e il giudicato si forma comunque: il giudice della cassazione non può rilevare cause di estinzione del reato sopravvenute dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione maturata successivamente).
- Nel reato di bancarotta, il semplice apporto finanziario o tentativi di rifinanziamento non sono di per sé idonei a escludere l'elemento soggettivo o la responsabilità quando i dati economico-finanziari dimostrano una situazione di dissesto irreversibile (patrimonio netto negativo continuativo, assenza di beni, azioni esecutive pregresse). Occorre dimostrare concretamente che il ritardo nella richiesta di fallimento poteva favorire la salvezza dell'impresa.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'onere delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); valutare il rischio prima di proporre impugnazioni tardive o infondate.
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