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Ordinanza

Ordinanza n. 3318/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) dell’esito della prova concorso della ricorrente valutata con punteggio 23,500 e collocata al numero di posizione 10437 della graduatoria completa dei vincitori e dei candidati idonei, non pubblicata ma consultabile dall’area personale, a far data dal 19 febbraio 2026, come da avviso sul portale Inpa; 2) in particolare, del questionario della ricorrente nella parte in cui contiene la domanda n. 3 della busta n. 12, estratta il 24 ottobre 2025 nel turno 08:00; 3) della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2600 unità nelle Aree assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, codice concorso 02, validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 18 febbraio 2026 e pubblicata in pari data sul sito InPa portale del reclutamento, nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto e esatto punteggio alla ricorrente; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202605726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e graduatoria definitiva del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte relativa alla valutazione del quesito n. 3 della busta n. 12 e al punteggio attribuito alla candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, risultata idonea alla prova scritta con il punteggio di 23,5/30 e collocata in graduatoria in posizione non utile al conseguimento del bene della vita perseguito, ha impugnato l'esito della prova, la graduatoria definitiva e gli atti connessi, contestando la valutazione della risposta fornita al quesito n. 3 della busta n. 12. Ha dedotto l'erroneità della mancata attribuzione del punteggio spettante per la risposta, chiedendo in sede cautelare il riconoscimento di un punto aggiuntivo, corrispondente all'attribuzione di 0,75 punti per la risposta corretta e all'eliminazione della penalità di 0,25 punti. Ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati. Il TAR ha esaminato anche la tempestività del ricorso, ritenendo che la lesività dell'operato amministrativo fosse divenuta conoscibile soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale emergeva l'insufficienza del punteggio ai fini dell'utilità perseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la candidata, pur essendo risultata idonea alla prova scritta, aveva acquisito la piena conoscenza della lesività dell'esito soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel merito cautelare, richiamando una precedente sentenza semplificata della stessa Sezione, ha ritenuto corretta la risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 3. Ha quindi ordinato all'Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo, mediante il riconoscimento di 0,75 punti per la risposta corretta e l'eliminazione della penalità di 0,25 punti, nonché di rettificare conseguentemente la posizione della ricorrente in graduatoria. Ha autorizzato e disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate in motivazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti a cura e spese della ricorrente entro i termini perentori stabiliti, a pena di improcedibilità, con successivo deposito della prova. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale fondamento processuale, unitamente agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Massime di principio

  • In una controversia concorsuale, la piena conoscenza della lesività dell'esito può decorrere dalla pubblicazione della graduatoria definitiva quando il candidato, pur avendo superato o risultando idoneo alla prova, acquisisca soltanto allora la consapevolezza dell'insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita; il ricorso proposto da tale momento è tempestivo.
  • In sede cautelare, quando risulti già riconoscibile l'erroneità della valutazione di una risposta concorsuale, il giudice amministrativo può ordinare in via interinale l'attribuzione del punteggio corrispondente e la conseguente rettifica della posizione in graduatoria.
  • Nelle controversie concorsuali con un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo la pubblicazione del ricorso, del provvedimento giudiziale e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, può porre a carico del ricorrente gli oneri della pubblicazione e stabilire termini perentori per l'esecuzione e il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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