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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, trasmesso con nota prot. 11555 del 26 aprile 2021, con il quale il Ministero ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni la perizia di variante tecnica presentata dalla Società Autostrada dei Fiori s.p.a. denominata “Interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte – Viadotti Generale Franco Romano e Sabbione al km 45+796 carreggiata nord - Lotto 1”, non riconoscendo alla Concessionaria l'importo complessivo della variante trasmessa per l'approvazione pari ad euro 1.333.406,01 per lavori, di cui euro 165.802,73 per oneri della sicurezza ed euro 988.671,14 per somme a disposizione nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto della Società all'ammissione ad investimento ed alla remunerazione, da parte del Ministero resistente, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., degli importi stralciati;

Giustizia amministrativa202100560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione con prescrizioni e raccomandazioni di una perizia di variante tecnica, con stralcio di parte degli importi richiesti dalla concessionaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società concessionaria autostradale ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata approvata, con prescrizioni e raccomandazioni, una perizia di variante tecnica relativa a interventi di miglioramento sismico di due viadotti, senza riconoscere integralmente l'importo richiesto, pari complessivamente a euro 1.333.406,01, comprensivo di lavori, oneri della sicurezza e somme a disposizione. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto e l'accertamento del diritto all'ammissione a investimento e alla remunerazione degli importi stralciati, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, la controversia potrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Poiché le parti avevano depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, il TAR ha ritenuto necessario sottoporre la questione al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né ha ancora dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., sez. un., sent. n. 20088/2024 e Cons. Stato, sent. n. 3354/2025. Per garantire il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, ha assegnato alle parti trenta giorni liberi prima della successiva udienza per il deposito di eventuali memorie e ha fissato la prosecuzione della trattazione di merito all'udienza pubblica del 17 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La ricorrente ha invocato anche l'indebito arricchimento quale titolo per ottenere la remunerazione degli importi stralciati; l'ordinanza non esamina nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile questione di giurisdizione idonea a determinare l'inammissibilità o la definizione del ricorso, deve sottoporla previamente alle parti assicurando un effettivo contraddittorio, anche se le parti hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
  • La rilevazione d'ufficio del possibile difetto di giurisdizione non comporta di per sé la definizione immediata del giudizio: il giudice può assegnare un termine per memorie e rinviare la trattazione per consentire alle parti di dedurre sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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