Cassazione Penale, Sentenza n. 35220/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il difensore denunciava abnormità e violazione degli artt. 178, primo comma, lett. b) e c), 416 cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione, sostenendo che il rigetto aveva determinato la stasi del procedimento n. 966/2018 R.G.N.R. in ragione del fatto che il GIP, nel decreto di rinvio, aveva disposto il rinvio a giudizio solo del procedimento n. 1803/2019 pur essendo i procedimenti riuniti e non avendo disposto il rinvio anche per il n. 966/2018, dopo che precedenti ordinanze di messa alla prova in entrambi i procedimenti erano state annullate dalla Corte di Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e diverso da quelli consentiti dalla legge, privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse abnorme, essendo nel potere del giudice e conforme al principio di diritto espresso dalla Corte con precedente annullamento. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p.), e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (citate lett. b) e c))
Richiamato nel motivo di ricorso come presunta norma violata dal GIP; la Corte non ha ritenuto la questione specificamente fondata né correlata alla decisione impugnata
Citato dal ricorrente come presunta fonte di vizio; la Corte non ha accolto la censura né ritenuto che la disciplina invocata comportasse abnormità del provvedimento impugnato
art. 464‑quater, comma 7, cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che la possibilità di ricorso per cassazione sussiste solo con riferimento al provvedimento che abbia disposto l'accoglimento della messa alla prova; il rigetto non è impugnabile immediatamente in Cassazione
Richiamato per spiegare che l'ordinanza di rigetto della messa alla prova è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. nella legge n. 176/2020 (e successive proroghe)
Richiamato per motivare lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta in Cassazione
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della cassa delle ammende, per precisare i limiti di ragionevolezza e l'esclusione della colpa grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente in Cassazione: la via ordinaria è l'appello unitamente alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p.)
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e dimostrare la correlazione diretta tra le censure proposte e la motivazione della decisione impugnata; motivi generici o aspecifici sono inammissibili
- Il GIP ha un'area discrezionale nell'accogliere o rigettare la messa alla prova e il suo provvedimento non è 'abnorme' solo perché, in sede di rinvio, dispone il giudizio per uno dei procedimenti riuniti; la stasi di un procedimento collegato non basta a dimostrare abnormità
- Se precedenti ordinanze di messa alla prova sono state annullate dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito può uniformarsi a quel principio e negare una nuova sospensione
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanne al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, somme alla cassa delle ammende, salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
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